Norme di attuazione delle manifestazioni ufficiali
NORME TECNICHE PER L'ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI GENETICI DELLA SPECIE OVINA
di cui all'art.25 del Disciplinare del Programma Genetico (Allegato 3)
Art. 1
Le manifestazioni ufficiali di cui all'art.17 del Disciplinare per l'attuazione dei Programmi genetici della specie ovina sono:
a. Mostre e concorsi;
b. Rassegne.
I regolamenti delle singole manifestazioni, approvati dall'UC, devono rispettare le disposizioni di cui ai successivi articoli.
Art. 2
Alle manifestazioni ufficiali delle razze ovine sono ammessi solamente ovini iscritti alla Sezione Principale o alla Sezione Supplementare Transitoria di cui all'art.9, commi 1 e 2 del Disciplinare per l'attuazione dei Programmi genetici della specie ovina.
La valutazione degli animali è affidata agli esperti di cui all'art.6 del Disciplinare per l'attuazione dei Programmi genetici della specie ovina.
MOSTRE E CONCORSI
Art. 3
Le mostre e concorsi sono manifestazioni zootecniche realizzate allo scopo di mettere in evidenza i risultati conseguiti mediante l'attività di miglioramento o conservazione anche al fine di promuovere la valorizzazione commerciale dei riproduttori.
Art. 4
Le mostre ed i concorsi sono organizzati dall'Ufficio Centrale (UC), il quale può designare un proprio incaricato per vigilare sul loro corretto svolgimento.
Le mostre presentano tutte le sei categorie di maschi e femmine (Sezioni I e II) di cui al successivo art.6, mentre i concorsi ne presentano solo alcune.
Sia le mostre che i concorsi possono presentare le categorie di gruppo di cui al successivo art.6.
Art. 5
Per partecipare alle mostre e concorsi, gli allevatori devono inoltrare domanda all'Ufficio centrale o al soggetto dallo stesso designato con le modalità e nei termini stabiliti.
Con la presentazione della domanda d'iscrizione, l'allevatore accetta senza riserve il presente disciplinare e il regolamento della mostra o concorso.
Per essere ammessi alle mostre e concorsi, gli ovini dovranno essere muniti dei certificati sanitari previsti dalla normativa sanitaria e dal regolamento della mostra. I soggetti ammessi alle mostre dovranno trovarsi nel luogo convenuto e rimanervi esposti per tutto il tempo stabilito dal regolamento di mostra.
Art. 6
Tutti i soggetti iscritti alla mostra o concorso sono elencati in un catalogo ufficiale.
Nel catalogo ufficiale figura il nome dell'allevatore, quello del proprietario attuale, la matricola, e la data di nascita del soggetto. Il catalogo della mostra o concorso può riportare anche altri eventuali dati anagrafici, morfologici e produttivi.
Potranno essere previste tutte o alcune delle seguenti sezioni e categorie:
SEZIONE I: MASCHI
• 1ª categoria agnelloni da 6 a 12 mesi
• 2ª categoria arieti da 12 a 24 mesi
• 3ª categoria arieti oltre 24 mesi
SEZIONE II: FEMMINE
• 4ª categoria agnelle dell'età minima di 6 mesi
• 5ª categoria pecore di 1° parto con lattazione in corso per le razze da latte
• 6ª categoria pecore di 2° parto ed oltre con lattazione in corso per le razze da latte
SEZIONE III: GRUPPI
Vengono presentati gruppi di animali delle seguenti categorie in numero definito dal regolamento della mostra. Ciascun gruppo viene valutato premiando il valore medio dei soggetti che lo compongono e per la loro omogeneità.
• 1ª categoria di gruppo: agnelloni da 6 a 12 mesi
• 4ª categoria di gruppo: agnelle dell'età minima di 6 mesi
• 5ª categoria di gruppo: pecore di 1° parto con lattazione in corso per le razze da latte
• 6ª categoria di gruppo: pecore di 2° parto ed oltre con lattazione in corso per le razze da latte
Art.7
Sulla base delle valutazioni morfologiche effettuate dagli esperti, vengono compilate le classifiche di merito secondo i criteri stabiliti dall'Ufficio Centrale. Al termine della valutazione e della compilazione delle classifiche di merito, la giuria procede alla proclamazione dei risultati.
Art.8
La mostra o il concorso possono prevedere la compravendita dei riproduttori esposti. Le operazioni di compra-vendita si svolgeranno direttamente tra le parti senza interferenze o responsabilità di terzi.
Il Comitato organizzatore della mostra-mercato potrà riscuotere un diritto di mercato sul prezzo dei riproduttori transati secondo quanto disposto dal regolamento della mostra.
RASSEGNE
Art. 9
Le rassegne sono manifestazioni zootecniche che vengono organizzate dall'Ufficio Centrale al fine di presentare ed esporre le razze dei programmi genetici gestiti da AssoNaPa.
Art. 10
Gli allevatori interessati a partecipare alle rassegne devono inoltrare domanda all'UC secondo le modalità e nei termini indicati dall'Ufficio centrale. Con la presentazione della domanda d'iscrizione, l'allevatore accetta senza riserve il presente disciplinare.
Per essere ammessi alle rassegne, gli ovini dovranno essere muniti dei certificati sanitari previsti dalla normativa sanitaria. I soggetti ammessi alle rassegne dovranno trovarsi nel luogo convenuto e rimanervi esposti per tutto il tempo stabilito.
