Programma genetico - Disciplinare
DISCIPLINARE DEL LIBRO GENEALOGICO E DEL REGISTRO ANAGRAFICO DELLA SPECIE OVINA
CAPITOLO I - ORGANIZZAZIONE
Art. 1
Ai sensi dell'articolo 13 comma 3 del D.Lgs 52 del 11 maggio 2018, l'Associazione Nazionale della Pastorizia (AssoNaPa), giuridicamente riconosciuta con D.P.R. n. 1871 del 29 ottobre 1963, gestisce in qualità di Ente selezionatore i programmi genetici per il miglioramento genetico, la conservazione, e la costituzione delle razze ovine e persegue al contempo la loro valorizzazione economica.
Art. 2
I programmi genetici di razza operano su tutto il territorio della Repubblica Italiana con lo scopo di migliorare e/o preservare ciascuna razza secondo le norme previste dal presente disciplinare.
Essi sono raggruppati a seconda delle loro finalità:
1) Razze sottoposte a programmi di miglioramento genetico:
a) per la preminente produzione di latte;
b) per la preminente produzione di carne;
c) per la produzione accessoria di lana.
2) Razze autoctone sottoposte a programmi di conservazione.
3) Razze di origine estera sottoposte a programmi di conservazione in Italia.
Le attività di cui al presente Disciplinare sono sottoposte alla vigilanza del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, nel seguito "Ministero".
Art. 3
L'AssoNaPa provvede alla definizione e realizzazione dei programmi con:
o La Commissione Tecnica Centrale (CTC);
o L'Ufficio Centrale (UC).
o Il Corpo degli Esperti (CE).
La raccolta negli allevamenti dei dati necessari allo svolgimento dei programmi genetici è delegata all'Associazione Italiana Allevatori, Ente terzo riconosciuto ai sensi dell'art.4, comma 2, del D.Lgs 11 maggio 2018, n.52.
Art. 4
Commissione Tecnica Centrale (CTC)
La CTC provvede a:
· determinare i criteri e gli indirizzi per l'attuazione dei programmi genetici;
· proporre modifiche al presente Disciplinare;
· predisporre con il supporto dell'Ufficio Centrale le norme tecniche di cui al successivo art. 25 e le loro eventuali modifiche;
· provvedere a valutare ogni altra attività o iniziativa, utili alla maggiore funzionalità ed efficacia dei programmi genetici ovini;
· ove lo ritenga, a nominare gruppi di lavoro temporanei per l'approfondimento di specifiche tematiche.
Della CTC fanno parte:
- 2 funzionari del Ministero dallo stesso nominati, di cui uno incaricato di vigilare con carattere di continuità sugli adempimenti previsti dal presente disciplinare;
- Rappresentanti delle regioni costituenti cinque macroaree: Italia settentrionale, Italia centrale, Italia meridionale, Sicilia e Sardegna. La nomina di tali funzionari viene fatta dagli Assessorati regionali per l'agricoltura delle regioni con la maggior consistenza di soggetti iscritti entro la macroarea;
- 1 funzionario del Ministero della Salute – Servizi Veterinari – nominato dallo stesso Ministero;
- 3 esperti in zootecnia nominati dal Ministero, due su proposta di AssoNaPa e uno indicato dal Centro di Ricerca Zootecnia e Acquacoltura del CREA;
- Un rappresentante dell'Associazione degli allevatori di piccoli animali dell'Alto Adige - Verband der Südtiroler Kleintierzüchter;
- 10 allevatori nominati dal Comitato Direttivo AssoNaPa:
- Un allevatore da Liguria, Lombardia, Piemonte e Valle d'Aosta;
- Un allevatore da Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Provincia autonoma di Trento e Veneto;
- Due allevatori da Lazio, Toscana e Umbria;
- Due allevatori da Abruzzo, Molise, Basilicata, Marche, Puglia;
- Un allevatore da Calabria e Campania;
- Un allevatore dalla Sicilia;
- Due allevatori dalla Sardegna.
- Il Presidente dell'AssoNaPa o suo delegato.
Il direttore dell'AssoNaPa partecipa alle riunioni con ruolo consultivo ed assume le funzioni di segretario.
La CTC elegge nel proprio ambito il Presidente e un Vicepresidente.
I componenti della CTC restano in carica per un triennio e possono essere confermati, tranne i rappresentanti degli allevatori, che possono essere riconfermati una sola volta. Durante il loro mandato gli allevatori non possono ricoprire incarichi amministrativi in AssoNaPa.
In relazione agli argomenti da trattare, il Presidente può invitare esperti di particolare competenza a partecipare, a titolo consultivo, alle riunioni della CTC.
Il Presidente convoca le riunioni con almeno 8 giorni di preavviso.
La riunione di insediamento viene convocata dal Direttore dell'AssoNaPa.
Le riunioni della Commissione Tecnica Centrale possono tenersi anche in audioconferenza o videoconferenza a condizione che:
· I partecipanti possano essere identificati;
· Sia consentito a ciascun componente di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.
Le riunioni della CTC sono valide con la presenza di almeno la metà dei suoi componenti.
In assenza del Presidente assume la presidenza il Vicepresidente.
Le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità dei voti prevale quello del Presidente.
Di ogni adunanza è redatto apposito verbale che viene firmato dal presidente e dal segretario.
L'AssoNaPa è tenuta a garantire la necessaria continuità del lavoro della CTC attivando con sollecitudine le procedure per il rinnovo dell'organo nell'imminenza della scadenza del mandato triennale, e la tempestiva convocazione della riunione di insediamento non appena verificata l'avvenuta nomina di almeno la metà più uno dei componenti. In ogni caso, ciascun componente della CTC mantiene intatte le proprie funzioni fino all'insediamento del successivo mandato.
Art. 5
Ufficio Centrale (UC)
L'UC provvede:
· alla corretta operatività dei programmi genetici;
· a coordinare e controllare, anche con ispezioni, il lavoro degli allevamenti per assicurare tempestività di esecuzione e conformità a quanto stabilito nel presente disciplinare;
· a coordinare e controllare, il lavoro degli esperti di razza di cui al successivo art.6 per assicurare uniformità, efficienza, tempestività di esecuzione e conformità a quanto stabilito nel presente disciplinare;
· all'organizzazione delle prove genetiche in stazione e alla gestione degli allevamenti nucleo dell'AssoNaPa di cui al successivo art.20.
· alla elaborazione e pubblicazione degli indici genetici per le razze sottoposte a programmi di miglioramento, e di altri indicatori per le razze sottoposte a programmi di conservazione;
· alla verifica della qualità dei dati forniti dall'Ente Terzo delegato di cui all'art.3;
· alla predisposizione ed emissione dei certificati zootecnici e degli attestati di appartenenza alla razza richiesti dagli allevatori;
· alla diffusione di altri documenti e pubblicazioni inerenti al Libro genealogico.
Responsabile della corretta esecuzione dei programmi genetici e delle delibere della CTC è il direttore dell'AssoNaPa.
Art. 6
Corpo degli Esperti di razza (CE)
Il CE è costituito dagli esperti di razza che effettuano le valutazioni morfologiche degli animali negli allevamenti e nelle manifestazioni ufficiali.
La formazione e l'attività degli esperti di razza sono regolamentate dalle Norme Tecniche.
L'elenco degli esperti autorizzati viene pubblicato annualmente dall'AssoNaPa.
Gli Esperti possono operare esclusivamente sulla base di specifico incarico da parte dell'UC.
Gli Esperti sono tenuti a mantenere in ogni circostanza comportamenti compatibili con la rilevanza, dignità e imparzialità connaturate alla loro funzione. In particolare, gli esperti dovranno astenersi da qualunque comportamento, dichiarazione o atteggiamento lesivo dell'immagine e degli interessi dei programmi genetici gestiti da AssoNaPa.
CAPITOLO II - PARTECIPAZIONE DEGLI ALLEVAMENTI AI PROGRAMMI GENETICI ED ISCRIZIONE DEI RIPRODUTTORI
Art. 7
L'ammissione ad uno specifico programma genetico è richiesta all'UC, per iscritto, dagli interessati. Possono essere iscritti all'Albo degli allevamenti, gli allevamenti ovini che:
a) si impegnino a svolgere attività di miglioramento genetico o di conservazione nei termini previsti dal programma genetico;
b) dispongano di strutture e organizzazione tali da garantire la corretta esecuzione dell'attività prevista dal programma genetico;
c) si sottopongano alla rilevazione dei dati da parte dell'Ente terzo di cui all'art.3;
d) siano sottoposti ai controlli prescritti dalle competenti autorità sanitarie;
Il giudizio di idoneità, limitatamente ai precedenti punti a), b) e c), è pronunciato dall'UC.
Gli allevamenti in possesso dei requisiti di cui sopra sono iscritti all'Albo degli Allevamenti.
L'UC procede alla radiazione degli allevamenti che abbiano presentato le proprie dimissioni dal programma genetico, nonché degli allevamenti per i quali siano venute a cessare le condizioni di ammissione.
L'allevatore per il quale l'UC non abbia dato giudizio di idoneità favorevole all'iscrizione, oppure abbia adottato provvedimenti di radiazione dell'allevamento o di riproduttori, può presentare ricorso alla Commissione Tecnica Centrale.
Art. 8
Il programma genetico prevede l'iscrizione degli animali in tre distinte sezioni: la Sezione Principale e due Sezioni Supplementari. La sezione principale è ulteriormente ripartita in classi sulla base di criteri genealogici, di età e di merito.
Su motivata proposta dell'UC, la CTC può deliberare la chiusura delle Sezioni Supplementari per una o più razze. Detta chiusura può essere fatta in due momenti, chiudendo per prima la Sezione Supplementare Anagrafica e successivamente quella Transitoria, ovvero provvedendo alla chiusura contemporanea di entrambe
Detta chiusura deve essere riportata nello Standard della razza di pertinenza allegato alle Norme Tecniche.
Qualora per una razza non pervengano all'Ufficio centrale registrazioni di eventi riproduttivi da oltre cinque anni, la CTC può deliberare la chiusura del relativo programma genetico.
Art. 9
1. Sezione Principale
Alla sezione principale sono iscritti i riproduttori di razza pura conformemente all'Allegato II, parte I, capo I e III del regolamento UE 2016/1012. La sezione Principale è a sua volta suddivisa nelle seguenti Classi di merito:
a) Classe Base: sono iscritti:
i. maschi e femmine con genitori e nonni iscritti alla sezione principale;
ii. femmine con padre, nonni paterni e nonno materno iscritti alla sezione principale e madre e nonna materna iscritte alla sezione supplementare transitoria;
iii. maschi e femmine con genitori, nonni paterni e nonno materno iscritti alla sezione principale, e nonna materna iscritta alla sezione supplementare transitoria. Si tratta dei figli di arieti iscritti alla sezione principale e di pecore di cui al precedente punto ii.
Per le razze di cui all'art.11, possono essere iscritti alla classe base solamente soggetti figli di Arieti confermati di cui alla seguente lettera b).
b) Classe Arieti Confermati: è costituita dai maschi iscritti alla classe base con almeno 6 mesi d'età, che abbiano superato con esito favorevole l'accertamento di ascendenza.
c) Classe Pecore Confermate: è costituita dalle femmine iscritte alla classe base che abbiano partorito almeno una volta, siano regolarmente sottoposte ai programmi di raccolta dati in campo, e abbiano superato con esito favorevole l'accertamento di ascendenza.
d) Classe Arieti in Selezione: è costituita dagli Arieti confermati delle razze sottoposte a programmi di miglioramento genetico di cui al successivo art.11 in possesso dei requisiti genetici e/o morfologici minimi fissati dalle Norme Tecniche per i maschi.
I maschi iscritti alla classe "Arieti in Selezione" sono abilitati alla produzione di seme per l'Inseminazione Artificiale.
e) Classe Pecore in Selezione: è costituita dalle Pecore confermate delle razze sottoposte a programmi di miglioramento genetico di cui al successivo art.11 in possesso dei requisiti genetici e/o morfologici minimi fissati dalle Norme Tecniche.
Per "accertamento dell'ascendenza" si intende la conferma del padre e madre dichiarati nei modi stabiliti dalle Norme Tecniche. Nei casi in cui la morte della madre rendesse impossibile il recupero di un suo campione biologico, è sufficiente la verifica della sola paternità.
Al fine di garantire la corretta genealogia dei soggetti iscritti, l'Ufficio Centrale del Libro Genealogico si riserva la facoltà di sottoporre a verifica analitica per la corretta identificazione e l'accertamento dell'ascendenza qualunque soggetto, maschio o femmina, iscritto al Libro Genealogico, anche al di là degli specifici casi di obbligatorietà previsti. Nel caso in cui, per qualunque motivo, sia impossibile procedere ad un prelievo del campione biologico richiesto dall'UC, l'ascendenza del soggetto non viene confermata.
Gli animali per i quali non sia confermata l'ascendenza vengono trasferiti, se in possesso delle caratteristiche di razza, alla Sezione Supplementare Transitoria.
Per le razze soggette a programmi genetici di conservazione di cui all'art.12, l'Inseminazione Artificiale è ammessa solo nell'ambito di protocolli operativi approvati dalla Commissione Tecnica Centrale.
2. Sezione Supplementare Transitoria
Vi vengono iscritti animali con genealogia ignota o parzialmente nota, ma comunque insufficiente per l'iscrizione nella sezione principale, purché siano in possesso delle caratteristiche di razza e siano sottoposti ai programmi di raccolta dati in allevamento nei modi e nei termini previsti dal programma genetico.
Fatto salvo il disposto del successivo art.27, i maschi iscritti alla sezione supplementare transitoria non sono ammessi alla riproduzione nel programma genetico.
3. Sezione Supplementare Anagrafica
Vi vengono registrati, senza alcuna menzione di eventuali ascendenti noti, animali con caratteristiche riconducibili ai caratteri di razza e non sottoposti ai programmi di raccolta dati in allevamento previsti dal programma genetico.
Questa sezione serve esclusivamente ad attestare che il soggetto sia riconducibile ad una razza per la quale AssoNaPa gestisce un programma genetico. I soggetti registrati in questa sezione non sono ammessi alla riproduzione nel programma genetico.
Art. 10
Iscrizione di soggetti provenienti da altri programmi genetici
I soggetti provenienti da Libri genealogici tenuti da Enti selezionatori, ovvero da Organismi di allevamento, rispettivamente registrati negli elenchi di cui agli artt.7 e 34 del Reg. (UE) 2016/1012, sono iscritti al programma genetico della razza di appartenenza nella sezione e con la qualifica che loro compete, in base ai dati contenuti nel certificato zootecnico che li accompagna.
L'iscrizione dei figli di pecore importate gravide è subordinata all'accertamento dell'iscrizione del padre al pertinente Libro Genealogico di origine.
CAPITOLO III - FINALITA' DELLA SELEZIONE E DELLA CONSERVAZIONE;
CRITERI E STRUMENTI DEI PROGRAMMI GENETICI
Art. 11
Programmi genetici con scopi di miglioramento
Preminente produzione di latte:
· Razza Comisana
· Razza Delle Langhe
· Razza Lacaune
· Razza Massese
· Razza Sarda
L'obiettivo principale della selezione di queste razze è l'ottimizzazione delle produzioni di latte, tenendo conto della correlata produzione di agnelli da carne. I programmi genetici di selezione di queste razze prevedono la raccolta in allevamento dei dati delle produzioni di latte.
I programmi di miglioramento genetico potranno tenere conto anche della qualità del latte e di caratteri funzionali quali longevità, fertilità, prolificità, mungibilità, resilienza, facilità di parto e altri.
Preminente produzione di carne:
· Razza Appenninica
· Razza Merinizzata Italiana
L'obiettivo di selezione principale di queste razze è l'ottimizzazione delle produzioni di carne nei modi tipici di ciascuna razza, tenendo conto della correlata produzione di lana, in particolare per quanto riguarda la razza Merinizzata Italiana.
Art. 12
Programmi genetici con scopi di conservazione delle razze autoctone
· Alpagota
· Altamurana
· Bagnolese
· Barbaresca Siciliana
· Bergamasca
· Biellese
· Brentegana
· Brianzola
· Brigasca
· Brogna (Brogne)
· Ciavenasca
· Ciuta
· Cornella Bianca
· Cornigliese
· Dell'Amiata
· Fabrianese
· Finarda
· Frabosana
· Garessina
· Garfagnina Bianca
· Gentile di Puglia
· Istriana (Carsolina)
· Juraschaf
· Lamon
· Laticauda
· Leccese (Moscia Leccese)
· Marrana (Marrane)
· Matesina
· Nera di Arbus
· Nostrana
· Noticiana
· Pecora di Corteno
· Pinzirita
· Plezzana
· Pomarancina
· Pusterese
· Quadrella (Di Benevento)
· Quadricorna
· Rosset
· Saltasassi
· Sambucana
· Savoiarda
· Schnalserschaf (Pecora di Val Senales; Pecora di Val d'Ultimo)
· Schwarzbraunes Bergschaf
· Schwarznasenschaf
· Sciara (Moscia Calabrese)
· Sopravissana
· Tacola
· Tiroler Bergschaf
· Tiroler Steinschaf
· Trimeticcia di Segezia
· Turchessa
· Valle del Belice
· Varesina
· Vicentina (Foza)
· Vilnösserschaf (Fiemmese, Tingola)
· Zerasca
La conservazione o salvaguardia delle suddette razze consiste nella conservazione della variabilità genetica, perseguita attraverso il mantenimento delle consistenze, il mantenimento di un alto rapporto maschi/femmine, un tasso di rimonta ridotto, nonché la predisposizione di programmi di accoppiamento, la promozione dello scambio di riproduttori tra gli allevamenti e la costituzione di banche di germoplasma.
I programmi genetici di conservazione delle razze Nera di Arbus, Pinzirita e Valle del Belice prevedono la raccolta in allevamento dei dati delle produzioni di latte.
Art. 13
Programmi genetici con scopi di conservazione in Italia delle Razze di origine estera
· Assaf
· Berrichon du Cher
· Charollais
· Frisona
· Ile de France
· Romanov
· Pecora d'Ouessant
· Suffolk
· Texel
La gestione di queste razze ha lo scopo di consentire la certificazione di razza degli ovini iscritti e di censire accuratamente popolazioni che possono diventare di interesse per la selezione nazionale.
Il programma genetico di conservazione della razza Assaf prevede la raccolta in allevamento dei dati delle produzioni di latte.
Art. 14
Criteri per il miglioramento genetico delle razze sottoposte a selezione
Le finalità della selezione di cui al precedente art.11 vengono perseguite attraverso la rilevazione e l'elaborazione di uno, alcuni o tutti i seguenti caratteri che costituiscono i criteri di selezione:
Produzioni
· Quantità di latte, percentuali di grasso e proteine, numero di cellule somatiche;
· Rilievi ponderali e morfometrici.
Caratteri riproduttivi:
· Prolificità;
· Fertilità;
· Facilità di parto;
· Interparto.
Caratteri funzionali
· Valutazioni morfologiche;
· Longevità;
· Velocità di mungitura;
· Condizione corporea (Body Condition Score);
· Resistenza alle patologie.
Genotipi:
· Genotipi a singoli loci (SNPs) attraverso DNA chip di varia densità finalizzati al calcolo di indici genomici;
· Genotipi e o aplotipi specifici associati a caratteri di particolare interesse o a malattie genetiche.
Art. 15
Strumenti per il miglioramento genetico delle razze sottoposte a selezione
Gli strumenti della selezione sono:
a) I dati anagrafici e produttivi raccolti in allevamento dall'ente terzo delegato di cui all'art.3;
b) I dati raccolti nell'ambito delle prove genetiche in stazione;
c) I dati raccolti negli allevamenti nucleo di selezione;
d) Le valutazioni morfologiche;
e) I risultati degli esami di genetica molecolare;
f) Gli accertamenti di parentela;
g) Gli indici genetici derivati dall'elaborazione dei dati di cui sopra;
h) Gli indici aggregati composti da più indici genetici;
i) La diffusione del germoplasma selezionato.
Per tutti i dati relativi ai punti da a) fino a h), AssoNaPa gestisce autonomamente un'unica banca dati contenente le informazioni riguardanti ciascun allevamento ed ogni singolo ovino iscritto nella Sezione principale e nella Sezione supplementare transitoria.
Art. 16
La valutazione morfologica
Le valutazioni morfologiche vengono svolte dagli Esperti di Razza.
Le valutazioni morfologiche hanno la finalità di:
a) Verificare se un maschio iscritto alla classe "Arieti confermati" soddisfi i requisiti morfologici fissati dalle Norme Tecniche per l'iscrizione nella classe "Arieti in Selezione";
b) Verificare se una femmina iscritta alla classe "Pecore confermate" soddisfi i requisiti morfologici fissati dalle Norme Tecniche per l'iscrizione nella classe "Pecore in Selezione";
c) Verificare se un soggetto non iscritto sia in possesso dei caratteri di razza, ai fini della sua iscrizione nella classe Supplementare Transitoria;
d) Verificare se un soggetto di origine ignota presenti un fenotipo riconducibile ad una razza con programma genetico gestito da AssoNaPa, ai fini della sua registrazione nella Sezione Supplementare Anagrafica;
e) Valutare gli animali presentati nelle Manifestazioni ufficiali del Libro.
Art. 17
Manifestazioni ufficiali
AssoNaPa promuove l'organizzazione di manifestazioni ufficiali in cui vengono esposti ovini che partecipano ai programmi genetici gestiti da AssoNaPa. La finalità di queste manifestazioni è quella di promuovere la diffusione delle razze ed evidenziare in pubblico i progressi raggiunti nella selezione o nella conservazione. Le manifestazioni ufficiali riguardanti ovini iscritti devono essere organizzate secondo le prescrizioni contenute nelle Norme tecniche e devono essere approvate dall'Ufficio Centrale.
CAPITOLO IV - DOCUMENTI UFFICIALI DEI PROGRAMMI GENETICI
Art. 18
Per l'attuazione dei programmi genetici sono previsti i seguenti documenti che possono essere realizzati anche in formato elettronico:
1) Albo allevamenti che partecipano a ciascun programma genetico;
2) Elenco degli "Arieti Confermati" e delle "Pecore Confermate" di tutte le razze;
3) Elenco degli "Arieti in Selezione" e delle "Pecore in Selezione" delle razze sottoposte a programmi di miglioramento genetico di cui all'art.11;
4) Certificato zootecnico per i riproduttori iscritti al Libro genealogico nella sezione principale e nella sezione supplementare transitoria;
5) Certificato zootecnico per il materiale germinale prodotto da riproduttori abilitati iscritti al Libro genealogico;
6) Attestato di appartenenza alla razza per i soggetti registrati nella sezione supplementare anagrafica.
I documenti di cui ai punti 2) e 3) sono predisposti dall'UC per ogni allevamento iscritto e sono resi disponibili per via telematica. I certificati di cui ai punti 4) e 5) e l'attestato di cui al punto 6) sono rilasciati dall'UC e forniti, anche per via telematica, agli allevatori che ne facciano richiesta.
Potranno essere predisposti dall'UC eventuali altri moduli, registri e schede, che si rendessero utili al miglior funzionamento del servizio.
Per ogni soggetto deve essere rilasciato un solo certificato zootecnico originale; in caso di smarrimento, debitamente denunciato dall'interessato, potrà rilasciarsi un secondo certificato sul quale, peraltro, deve essere stampata in modo evidente la parola "duplicato".
Art. 19
L'UC rende pubblicamente consultabili, anche per via telematica, le informazioni relative all'identificazione degli allevamenti iscritti all'albo di cui all'art. 7, nonché l'identificazione e le caratteristiche anagrafiche, genealogiche, morfo-funzionali e genetiche dei soggetti iscritti alle diverse sezioni del Libro genealogico.
Quanto sopra non si applica agli animali registrati nella Sezione supplementare anagrafica ed ai relativi allevamenti.
CAPITOLO V - PROVE GENETICHE IN STAZIONE
Art. 20
L'ufficio centrale può, su conforme parere della CTC, organizzare prove di accrescimento in stazione per talune razze con attitudine alla produzione di carne al fine di mettere a disposizione degli allevatori giovani arieti controllati sotto i profili zootecnico e sanitario.
L'Ufficio centrale gestisce con continuità per talune razze con attitudine alla produzione di latte allevamenti nucleo di selezione tenendo costantemente informata la CTC sul loro andamento e sui loro risultati.
CAPITOLO VI - OBBLIGHI DEGLI ALLEVATORI
Art. 21
L'allevatore ammesso al programma genetico, di cui all'art.7, si impegna
· Ad osservare il presente disciplinare nonché le disposizioni impartite dall'UC per l'attuazione operativa del programma genetico;
· A concorrere con le quote e contributi stabiliti da AssoNaPa a pena, in caso di morosità, di sospensione dal programma genetico;
· Ad ottemperare alle disposizioni riguardanti avvisi, denunce e tenuta delle registrazioni;
· A fornire all'UC qualunque chiarimento e notizia gli venga richiesta sul proprio allevamento nel rispetto della vigente normativa sulla riservatezza dei dati personali;
· A consentire all'UC l'accesso ai dati riguardanti il proprio allevamento presenti nella Banca Dati Nazionale dell'anagrafe ovina;
· A consentire la divulgazione anche per via telematica dei dati di cui all'art.19;
· A consentire le visite per le valutazioni morfologiche;
· A consentire il prelievo di campioni biologici dagli animali per gli accertamenti di ascendenza e per condurre indagini genomiche;
· Ad autorizzare l'AssoNaPa all'utilizzo dei campioni di materiale biologico prelevati da soggetti iscritti al Libro Genealogico a fini di ricerca, indagine e certificazione;
· A rispettare i termini prescritti dall'UC per l'utilizzo di marchi e segni distintivi depositati dall'AssoNaPa.
Art. 22
Per le infrazioni agli obblighi di cui al precedente art.21 l'allevatore è passibile delle seguenti penalità da applicarsi con criteri di proporzionalità:
a. Ammonimento;
b. Sospensione temporanea dal programma genetico;
c. Esclusione dal Programma Genetico di taluni animali;
d. Radiazione dal Programma Genetico dell'intero allevamento, nel caso di elevata e ricorrente frequenza dei casi di inattendibilità dei dati anagrafici, produttivi o genomici;
e. Denuncia all'Autorità giudiziaria nel caso di sospetta frode.
L'Ammonimento è impartito dall'Ufficio Centrale del L.G. che ne informa il Comitato Direttivo.
I provvedimenti di cui alle lettere da b) a d), sono deliberati dal Comitato Direttivo dell'associazione su proposta dell'UC; l'allevatore interessato può presentare ricorso all'AssoNaPa con nota raccomandata A.R. o posta elettronica certificata entro 15 giorni dalla documentata ricezione della predetta delibera.
Il merito del ricorso viene valutato da una Giunta di Appello, costituita dal Collegio dei Probiviri dell'AssoNaPa e da due membri scelti dalla CTC tra i propri membri esperti in Zootecnia di nomina Ministeriale. La Giunta di Appello decide insindacabilmente entro 60 giorni dalla documentata ricezione del ricorso.
La denuncia di cui alla lettera e) è presentata dal Rappresentante legale di AssoNaPa su conforme delibera del Comitato Direttivo.
CAPITOLO VII - FINANZIAMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE
Art. 23
Al finanziamento delle attività del programma genetico si provvede con:
· Quote associative;
· Contributi per servizi resi nell'ambito dell'attività istituzionale;
· Contributi per materiale utile allo svolgimento dei compiti istituzionali a qualunque titolo messo a disposizione;
· Contributi per uso marchi depositati;
· Contributi europei, statali, e regionali in applicazione di leggi in materia zootecnica;
· Altre eventuali entrate.
CAPITOLO VIII - DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 24
Registri, certificati, marchi, sigilli e moduli, nonché gli atti in genere dell'Ente selezionatore contraddistinti dal marchio depositato da AssoNaPa, hanno valore ufficiale e legale.
Chiunque sottragga, alteri o contraffaccia i documenti ed i contrassegni depositati o chi ne faccia uso indebito è perseguito a norma di legge.
Art. 25
Norme Tecniche
Le Norme tecniche stabiliscono:
· I requisiti morfologici e genetici minimi per l'iscrizione alle classi "Arieti in selezione" e "Pecore in selezione";
· I caratteri morfologici di razza;
· I difetti incompatibili con l'appartenenza alla razza che comportano l'esclusione dalla riproduzione nei Programmi Genetici;
· Le modalità di accertamento della ascendenza;
· Il funzionamento del Corpo degli Esperti;
· Il funzionamento delle Mostre e Concorsi.
Art. 26
Le modifiche al presente Disciplinare e alle relative Norme tecniche, proposte da AssoNaPa su conforme parere della CTC, ovvero di iniziativa del Ministero, entrano in vigore dalla data del relativo decreto di approvazione.
Art. 27
Norme Transitorie
Al 31.12.2024, le seguenti razze autoctone sottoposte a programmi di conservazione di cui all'art.12 sono del tutto prive di consistenza, non avendo alcun capo iscritto:
· Brentegana
· Ciavenasca
· Finarda
· Garessina
· Juraschaf
· Marrana (Marrane)
· Matesina
· Nostrana
· Noticiana
· Pinzirita
· Pusterese
· Saltasassi
· Schnalserschaf (Pecora di Val Senales; Pecora di Val d'Ultimo)
· Schwarzbraunes Bergschaf
· Tiroler Bergschaf
· Tiroler Steinschaf
· Trimeticcia di Segezia
· Varesina
Al 31.12.2024, le seguenti razze autoctone sottoposte a programmi di conservazione di cui all'art.12 presentano un livello di rischio di erosione genetica "critico" secondo le soglie FAO 2013 (meno di 6 arieti iscritti alla sezione principale e/o meno di 301 pecore iscritte):
· Altamurana
· Barbaresca Siciliana
· Biellese
· Brigasca
· Cornella Bianca
· Garfagnina Bianca
· Lamon
· Pecora di Corteno
· Plezzana
· Quadrella (Di Benevento)
· Quadricorna
· Rosset
· Savoiarda
· Schwarznasenschaf
· Sciara (Moscia Calabrese)
· Turchessa
· Valle del Belice
· Vicentina (Foza)
· Vilnösserschaf (Fiemmese, Tingola)
· Zerasca
A tutte le razze sopra elencate si applica la deroga di cui all'art.19, comma 2, del Reg.(UE) 2016/1012, la quale prevede che, nel caso di attivazione di programmi genetici di ricostruzione di una razza estinta o di conservazione di una razza a grave rischio di estinzione, possano essere iscritti nella sezione principale del Programma genetico i discendenti di animali riproduttori di razza pura, ovvero qualsiasi animale che sia considerato conforme alle caratteristiche della razza da ricostruire o conservare purché, nel sistema di registrazione delle genealogie, vengano identificati gli animali fondatori della razza.
Detta deroga sarà efficace per ciascuna razza dalla data di approvazione del presente disciplinare, fino a quando la CTC decreterà l'uscita dalla condizione di rischio critico, ovvero la chiusura del relativo programma genetico.
La medesima deroga si applica anche agli allevamenti vaganti (transumanti) della razza Bergamasca. Queste greggi non dispongono di arieti iscritti alla sezione principale e gli arieti nati in allevamenti stanziali mal si adattano al nomadismo. Tuttavia, gli arieti di razza Bergamasca nati in allevamenti vaganti, per essere iscritti alla Sezione principale dovranno avere:
· Genotipo Scrapie ARR-ARR;
· Profilo genetico depositato nei modi indicati dall'Ufficio Centrale.
Art. 28
NORME FINALI
Il presente Disciplinare sostituisce integralmente il precedente "Disciplinare del Libro genealogico e del Registro anagrafico della specie ovina" approvato con DD 9314 del 23.04.2010.
I soggetti già iscritti in base al precedente Disciplinare mantengono inalterata la loro iscrizione ovvero, se ne hanno i requisiti, vengono iscritti a classi di merito superiori.
La Commissione Tecnica Centrale in carica al momento dell'approvazione del presente disciplinare resta in carica nell'attuale composizione fino a fine mandato.
