NORME GENERALI IN MATERIA DI FORMAZIONE ED ATTIVITÀ DEGLI ESPERTI DI RAZZA
di cui all'art.6 del Disciplinare del Programma Genetico (Allegato 2)

Art. 1

Ai sensi dell'art. 6 del disciplinare per l'attuazione dei Programmi genetici della specie ovina, l'AssoNaPa costituisce il "Corpo degli esperti", il cui operato è posto sotto il diretto controllo dell'Ufficio Centrale del libro genealogico (UC).

Gli Esperti di razza hanno la capacità, la competenza specifica, l'obiettività e l'autorità per procedere all'esame ed alla valutazione morfologica dei soggetti nelle visite di iscrizione al programma genetico e nelle altre manifestazioni ufficiali.

Art. 2

La qualifica di esperto si consegue mediante la partecipazione ad un corso di formazione, il superamento di un esame di idoneità teorico - pratico e di un periodo di praticantato.

Le domande per l'ammissione agli esami devono essere presentate all'AssoNaPa. L'UC esamina le domande pervenute per valutarne la correttezza e verificare l'ammissibilità del candidato. Non saranno ammessi candidati che esercitino attività commerciali in zootecnia.

La commissione esaminatrice è composta dal responsabile dell'UC o da un suo delegato, da un funzionario dell'UC e da un esperto di razza.

Su proposta dell'UC, l'AssoNaPa procede alla nomina ad esperto dei candidati che avranno superato l'esame teorico e pratico e che avranno svolto almeno cinque uscite di praticantato a fianco di esperti in visite di iscrizione al libro genealogico oppure in manifestazioni ufficiali.

La qualifica di esperto acquisita nei modi previsti dal presente disciplinare dà diritto all'iscrizione nell'elenco ufficiale degli esperti distintamente per razza o tipo genetico. L'elenco degli esperti sarà aggiornato e divulgato dall'AssoNaPa.

Art. 3

L'UC organizza periodicamente incontri di aggiornamento per gli esperti.

Salvo causa di forza maggiore, gli esperti che risulteranno assenti a più di due incontri consecutivi decadranno dalla nomina e verranno esclusi dall'elenco di cui all'art.2.

Art.4

Oltre alle regole comportamentali di cui all'art. 6 del Disciplinare, gli esperti dovranno:
• se richiesti dall'allevatore, fornire appropriate motivazioni tecniche sui giudizi emessi;
• per giudicare in manifestazioni fuori dal territorio nazionale, chiedere preventiva autorizzazione all'UC;
• se impossibilitati a recarsi a giudicare in manifestazioni per le quali erano stati designati, darne tempestiva comunicazione all'UC;
• partecipare agli incontri di aggiornamento ed alle riunioni che l'UC riterrà opportuno organizzare;
• segnalare tempestivamente all'UC qualunque partecipazione ad iniziative commerciali in zootecnia.

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