DISCIPLINARE DEL LIBRO GENEALOGICO E DEL REGISTRO ANAGRAFICO DELLA SPECIE OVINA

Art. 1

1. Ai sensi dell'art. 3 della legge 15 gennaio 1991, n. 30 e dell'art.1 della Legge 3 agosto 1999, n.280, l'Associazione Nazionale della Pastorizia - AssoNaPa, Ente giuridicamente riconosciuto con D.P.R. 29 ottobre 1963, n. 1871, gestisce il libro genealogico ed il registro anagrafico delle razze della specie ovina allevate in Italia secondo le prescrizioni del presente disciplinare in armonia con la normativa comunitaria.

Art. 2

1. Il libro genealogico rappresenta lo strumento per il miglioramento genetico delle razze della specie ovina allevate in Italia, ed ha la finalità di indirizzare, sul piano tecnico, l'attività di selezione e di produzione delle singole razze, promuovendone, nel contempo, la valorizzazione economica.

2. Le razze del libro genealogico sono distinte in due divisioni in base alla loro attitudine produttiva.

Attitudine alla produzione del latte:
a. Comisana
b. Delle Langhe
c. Massese
d. Pinzirita
e. Sarda
f. Valle del Belice

Attitudine alla produzione della carne:
a. Appenninica
b. Bergamasca
c. Fabrianese
d. Merinizzata Italiana

Art.3

1. Il registro anagrafico della specie ovina rappresenta lo strumento per la salvaguardia e conservazione delle popolazioni ovine non sottoposte ad un piano nazionale di selezione.

2. Il registro anagrafico si distingue in due sezioni:
a) registro dei tipi genetici autoctoni,
b) registro delle razze estere a limitata diffusione in Italia.

3. Il registro dei tipi genetici autoctoni conserva le informazioni genealogiche dei soggetti iscritti al fine della conservazione delle popolazioni con particolare attenzione al mantenimento della loro variabilità genetica e promuovendone, al contempo, la valorizzazione economica.
. Alpagota;
. Altamurana;
. Bagnolese;
. Barbaresca;
. Biellese;
. Brentegana;
. Brianzola;
. Brigasca;
. Brogne (Brogna);
. Civenasca;
. Cornella Bianca;
. Cornigliese (Corniglio);
. di Benevento (Quadrella);
. Finarda;
. Frabosana;
. Garessina;
. Garfagnina Bianca;
. Gentile di Puglia;
. Istriana;
. Juraschaf (Pecora Giurassica);
. Lamon (Lamonese);
. Laticauda;
. Leccese;
. Marrane (Marrana);
. Matesina;
. Nera di Arbus;
. Nostrana;
. Noticiana;
. Pecora di Corteno;
. Plezzana;
. Pomarancina;
. Pusterese;
. Rosset;
. Saltasassi;
. Sambucana (Demontina);
. Sampeirina;
. Savoiarda;
. Schnalserschaf (Pecora di Val Senales);
. Schwarz Braunes Bergschaf (Pecora Nero Bruna);
. Schwarznasenschaf;
. Sciara (Moscia Calabrese);
. Sopravissana;
. Tacola;
. Tiroler Bergschaf (Pecora Alpina Tirolese);
. Tiroler Steinschaf (Pecora della Roccia Tirolese);
. Trimeticcia di Segezia;
. Turchessa;
. Varesina;
. Vicentina (Foza);
. Villnoesserschaf o Fiemmese o Tingola;
. Zerasca.

4. Il registro delle razze estere a limitata diffusione di cui all'art.3 lettera b) conserva le informazioni genealogiche dei soggetti iscritti al fine di una loro corretta utilizzazione per la riproduzione in purezza o per il loro impiego in eventuali futuri programmi nazionali di miglioramento genetico.

5. Al registro delle razze estere a limitata diffusione in Italia vengono iscritti, su richiesta dell'allevatore, i soggetti appartenenti a razze di origine estera non già previste dal libro genealogico italiano. Al momento dell'approvazione del presente disciplinare le razze estere a limitata diffusione con soggetti già registrati sono riportate in allegato A.

6. Previa delibera della Commissione tecnica centrale di cui al successivo art.5, possono essere riconosciute nuove razze o soppresse quelle esistenti. Il riconoscimento di nuove razze o la soppressione di quelle esistenti sono attuate mediante decreto ministeriale.

Art. 4

1. Allo svolgimento delle attività del libro genealogico e del registro anagrafico l'AssoNaPa provvede mediante:
a) La Commissione Tecnica Centrale (CTC);
b) L'Ufficio Centrale (UC);
c) Gli Uffici Periferici (UP);
d) Il Corpo degli Esperti.

Art. 5

1. La CTC determina i criteri e gli indirizzi per il miglioramento delle razze ovine iscritte al libro genealogico e per la salvaguardia delle razze ovine iscritte al registro anagrafico; predispone inoltre le norme di cui al successivo art.17 ed eventuali modifiche del presente disciplinare.

2. La CTC provvede altresì a valutare ogni altra attività o iniziativa utili al miglioramento, al mantenimento e comunque alla valorizzazione delle popolazioni ovine interessate alle attività del libro genealogico o del registro anagrafico. Essa stabilisce inoltre l'elenco dei libri genealogici di paesi terzi riconosciuti.

3. La CTC può nominare gruppi di lavoro, anche permanenti, per l'approfondimento di tematiche relative a specifiche attitudini produttive o razze.

4. Della CTC fanno parte:

  • due rappresentanti del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, dallo stesso nominati, di cui uno incaricato di vigilare con carattere di continuità sugli adempimenti previsti dal presente disciplinare.
  • sei rappresentanti dei servizi zootecnici degli Assessorati all'Agricoltura delle Regioni e Province autonome nelle quali la specie ovina ha maggiore consistenza di soggetti iscritti al libro genealogico e al registro anagrafico, assicurando comunque la rappresentanza del Nord ovest (Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria, Lombardia), Nord est (Provincia di Trento, Provincia di Bolzano,, Veneto, Emilia Romagna, Friuli V.G.), Centro (Toscana, Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo), Sud (Campania, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria), Sicilia e Sardegna.
  • un rappresentante del Ministero della Salute - Servizi veterinari.
  • tre esperti in miglioramento genetico, di cui uno del Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura (CRA) - Dipartimento di biologia e produzioni animali - nominati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali su proposta dell'AssoNaPa.
  • un rappresentante dell'Associazione Italiana Allevatori nominato dalla stessa tra i tecnici degli Uffici centrali dei controlli funzionali.
  • il Presidente dell' AssoNaPa o un suo delegato.
  • tredici allevatori nominati dall' AssoNaPa di cui:
    • quattro allevatori di pecore di razza Sarda;
    • un allevatore di pecore di ciascuna delle razze di cui all'articolo 2.

5. Il direttore dell'AssoNaPa partecipa alle riunioni con voto consultivo e svolge, eventualmente per mezzo di un proprio delegato, le funzioni di segretario della CTC. Egli assicura la conformità dell'andamento dei lavori e delle delibere della CTC con le norme di legge, l'ordinamento dell'AssoNaPa e le prescrizioni del presente disciplinare.

6. Gli Enti e le Associazioni competenti nominano i propri rappresentanti a seguito di richiesta scritta da parte dell'AssoNaPa.

7. La riunione di insediamento è convocata con almeno 15 giorni di preavviso da parte del direttore dell'AssoNaPa.

8. La CTC elegge nel proprio ambito il Presidente ed un Vice presidente al primo punto dell'Ordine del Giorno della riunione di insediamento. Fino all'elezione del Presidente la CTC è presieduta dal componente più anziano per età.

9. Il Presidente invia le convocazioni della CTC con almeno 8 giorni di preavviso e, in relazione agli argomenti da trattare, può invitare esperti di particolare competenza a partecipare, a titolo consultivo, alle riunioni della medesima CTC.

10. Le riunioni del CTC sono valide con la presenza di almeno la metà dei suoi componenti, le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti, ed in caso di parità prevale il voto del Presidente.

11. In assenza del Presidente assume la presidenza il Vice presidente.

12. Di ogni adunanza è redatto apposito verbale che viene firmato dal Presidente e dal Segretario.

13. I componenti della CTC restano in carica tre anni a partire dalla data della riunione di insediamento, e comunque fino alla riunione di insediamento della CTC di nomina successiva, e possono essere riconfermati. Gli allevatori nominati da AssoNaPa possono essere nominati per non più di due mandati. I componenti della CTC che risultino assenti ingiustificati per tre successive sedute della commissione vengono dichiarati decaduti dalla CTC e vengono sostituiti dall'Ente di competenza mediante una nuova nomina effettuata con le medesime procedure previste per i rinnovi.

14. L'AssoNaPa è tenuta a garantire la necessaria continuità del lavoro della CTC attivando con sollecitudine le procedure per il rinnovo dell'organo nell'imminenza della scadenza del mandato triennale, e la tempestiva convocazione della riunione di insediamento non appena verificata l'avvenuta nomina di almeno la metà più uno dei componenti la CTC medesima, inclusi i due rappresentanti del Ministero vigilante. In ogni caso, ciascun componente la CTC mantiene intatte le proprie funzioni ed i propri pieni poteri fino all'insediamento del successivo mandato.

Art. 6

1. L'Ufficio Centrale provvede:
a) all'espletamento dei compiti relativi al funzionamento del libro genealogico e del registro anagrafico secondo gli indirizzi stabiliti dalla CTC;
b) all'organizzazione ed alla tenuta dei centri genetici e degli allevamenti nucleo;
c) a coordinare e controllare, anche con ispezioni, il lavoro degli UP e degli allevamenti per assicurare uniformità e tempestività di esecuzione di quanto stabilito nel presente disciplinare;
d) a coordinare e supervisionare l'attività del corpo degli esperti;
e) alla elaborazione e pubblicazione dei dati, riguardanti gli ovini iscritti, rilevati nei centri genetici e forniti dagli UP;
f) alla predisposizione dei certificati genealogici che dovranno essere rilasciati dagli UP;
g) alla diffusione di altri documenti e pubblicazioni inerenti il libro genealogico ed il registro anagrafico.

2. Responsabile dell'applicazione del presente disciplinare, delle norme tecniche di selezione e delle delibere della CTC a livello nazionale è il Direttore dell'AssoNaPa.

Art. 7

1. Gli Uffici Periferici provvedono:
a) ad espletare le attività di libro genealogico e di registro anagrafico in conformità a quanto stabilito dal presente disciplinare, a quanto deliberato dalla CTC ed a quanto dettagliato nelle istruzioni operative emanate dall'UC;
b) a rilasciare i documenti ufficiali di libro genealogico e registro anagrafico nei modi indicati dall'UC;
c) a garantire la continuità e tempestività dei flussi delle informazioni e dei campioni di materiale biologico previsti dall'attività di libro genealogico e di registro anagrafico;
d) a compilare ed a tenere aggiornata, anche su supporto elettronico, tutta la documentazione relativa all'attività di libro genealogico e di registro anagrafico;
e) a svolgere le attività di informazione, verifica, raccolta di dati e di campioni biologici previste dalle delibere della CTC secondo le istruzioni dell'UC;
f) a chiedere autorizzazione all'UC per attività che comportino la trasmissione dei dati di libro genealogico e di registro anagrafico a terzi, o comunque la loro utilizzazione da parte di terzi, astenendosi da ogni attività per la quale l'UC non abbia dato il proprio consenso, fatti salvi eventuali adempimenti di legge;
g) a raccogliere, aggiornare e trasmettere all'UC i dati necessari alla tenuta dell'albo dei proprietari e delle aziende iscritte al libro genealogico e al registro anagrafico;
h) segnalare tempestivamente all'UC qualsiasi irregolarità o anomalia riscontrata.

2. Le associazioni allevatori di primo grado, giuridicamente riconosciute ed aderenti all'AssoNaPa, provvedono all'organizzazione ed al corretto funzionamento degli UP assumendone le relative responsabilità. Esse consentono e facilitano in qualunque momento le ispezioni effettuate senza preavviso sull'UP da esse tenuto.

3. L'UC può provvedere direttamente, in via temporanea, alle attività di tenuta del libro genealogico e del registro anagrafico nelle aree territoriali nelle quali non si verifichino le condizioni di cui al precedente comma.

4. Qualora le condizioni dell'allevamento o esigenze organizzativo-funzionali lo richiedano, l'UC provvede ad unificare in uno solo le attività di due o più UP o a stabilire condizioni operative appropriate.

5. Responsabile dell'applicazione del disciplinare del libro genealogico e del registro anagrafico, delle delibere della CTC e delle istruzioni emanate dall'UC è il direttore dell'associazione di primo grado. In tal senso, l'Associazione Regionale Allevatori della Sicilia è considerata associazione di primo grado.

6. La vigilanza sugli UP è svolta dalle Regioni e Province autonome secondo le vigenti normative e le direttive emanate dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con le Regioni e le Province autonome medesime.

Art. 8

1. Il Corpo degli esperti è retto da un apposito disciplinare predisposto dalla CTC ed approvato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

2. Gli esperti sono nominati dall'AssoNaPa su proposta dell'UC dopo aver superato un esame di idoneità ed aver completato un periodo di formazione ed affiancamento come previsto dall'apposito disciplinare.

3. Agli esperti è affidato il compito della valutazione morfologica degli ovini in tutti i casi previsti dal presente disciplinare.

Art. 9

1. Il libro genealogico ed il registro anagrafico della specie ovina sono articolati in:
a. albo dei proprietari e delle aziende iscritte;
b. sezione principale;
c. sezione supplementare.

Art. 10

1. L'albo dei proprietari e delle aziende iscritte riporta gli estremi anagrafici degli allevatori iscritti al libro genealogico o al registro anagrafico e delle aziende nelle quali essi svolgono l'attività di allevamento ovino. Gli allevatori sono identificati mediante il loro Codice Fiscale mentre le aziende sono identificate mediante il codice attribuito dalla Banca Dati Nazionale (BDN) di cui al D.P.R. 30 aprile 1996, n.317.

2. L'ammissione al libro genealogico o al registro anagrafico è richiesta - su modulo predisposto dall'UC - dagli allevatori interessati per iscritto all'UC per il tramite dell'UP competente. Quest'ultimo deve allegare alla domanda il proprio parere favorevole. Nel caso in cui l'UP rifiuti il proprio assenso, l'allevatore interessato potrà ricorrere all'UC che deciderà inappellabilmente sull'ammissibilità della domanda.

3. Possono essere ammessi al libro genealogico o al registro anagrafico, e iscritti all'albo dei proprietari e delle aziende iscritte, gli allevamenti in cui si pratichi la riproduzione e che:
a) si impegnino a svolgere attività di miglioramento genetico nei termini previsti dal libro genealogico, oppure l'attività prevista dal registro anagrafico;
b) si impegnino a concorrere al finanziamento delle attività del libro genealogico;
c) dispongano di strutture e organizzazione tali da garantire la corretta esecuzione dell'attività prevista dal libro genealogico o dal registro anagrafico;
d) se aderenti al libro genealogico per l'attitudine alla produzione di latte, siano iscritti ai controlli ufficiali della produzione;
e) se aderenti al libro genealogico per l'attitudine alla produzione di carne, siano iscritti ai controlli ufficiali nei casi in cui ciò sia richiesto dal relativo disciplinare;
f) adempiano agli obblighi di identificazione dei propri animali come previsto dalle norme dell'anagrafe ovi-caprina [Regolamento.(CE) n.21/2004 del 17 dicembre 2003 e successive modifiche];
g) siano sottoposti ai controlli previsti dalle competenti Autorità sanitarie.

4. Il giudizio di idoneità è pronunciato dall'UC che deve motivare l'eventuale rifiuto. Nei casi in cui l'UC rifiuti l'iscrizione, l'allevatore interessato può presentare ricorso alla CTC che emette parere definitivo.

5. L'UC procede alla radiazione di quegli allevamenti che abbiano presentato all'UP le proprie dimissioni dal libro genealogico o dal registro anagrafico, nonché di quegli allevamenti per i quali siano venute a cessare le condizioni di ammissione.

6. I centri per l'inseminazione artificiale pubblica, in quanto detentori di riproduttori iscritti al libro genealogico, sono considerati a tutti gli effetti allevatori del libro genealogico.

Art. 11

1. Possono essere iscritti al libro genealogico ed al registro anagrafico i soggetti correttamente identificati ai sensi delle norme sull'anagrafe ovi-caprina ed in possesso dei seguenti requisiti.

2. Nella sezione principale del libro genealogico vengono registrati:
a. soggetti che discendano da genitori e nonni iscritti alla medesima sezione principale;
b. femmine con padre e nonno materno iscritti alla sezione principale e con madre e nonna materna iscritte almeno alla sezione supplementare.

3. I soggetti iscritti alla sezione principale del libro genealogico possono essere ulteriormente qualificati come "riproduttori ordinari" e "riproduttori avanzati" nei modi stabiliti dalle norme tecniche in base alle necessità dello schema di selezione adottato per ciascuna razza.

4. I maschi iscritti alla sezione principale del libro genealogico vengono abilitati alla riproduzione sulla base di valutazioni genetiche, morfologiche e/o funzionali stabilite dalle norme tecniche.

5. I soggetti nati nell'allevamento nucleo delle razze Comisana e Massese iscritti alla Sezione principale del libro genealogico sono qualificati come riproduttori avanzati ed i maschi sono abilitati alla riproduzione naturale ed artificiale.
Nella sezione supplementare del libro genealogico vengono registrate:
a. femmine figlie di uno o entrambi i genitori sconosciuti, previo accertamento da parte di un membro del corpo degli esperti del possesso dei requisiti morfologici di razza così come indicati dalle norme tecniche per la razza di appartenenza;
b. femmine con padre iscritto alla sezione principale e madre iscritta alla sezione supplementare con nonno materno sconosciuto o non iscritto alla sezione principale e/o nonna materna sconosciuta o non iscritta al libro genealogico.

6. Nella sezione principale del registro anagrafico vengono registrati soggetti figli di entrambi i genitori iscritti al medesimo registro anagrafico.

7. Nella sezione supplementare del registro anagrafico vengono registrati soggetti figli di uno o entrambi i genitori sconosciuti, previo accertamento da parte di un esperto del possesso dei requisiti dei caratteri di razza così come indicati dalle norme tecniche per la razza di appartenenza.

8. I maschi iscritti alla sezione principale del registro anagrafico sono abilitati alla riproduzione mediante Inseminazione sia naturale che artificiale. Nei casi di ridottissima consistenza della razza o di alti livelli di consanguineità, la CTC può abilitare alla riproduzione anche i maschi iscritti alla sezione supplementare del registro anagrafico.

9. L'UC, su conforme delibera della CTC, può stabilire requisiti genealogici più stringenti per l'iscrizione alle diverse sezioni del registro anagrafico, fino alla soppressione della sezione supplementare per uno o più tipi genetici autoctoni di cui all'articolo 3, punto 2, lettera a).

10. Le greggi iscritte al libro genealogico devono essere sottoposte ai controlli funzionali per l'attitudine produttiva alla produzione del latte oppure ai controlli funzionali per l'attitudine produttiva alla produzione della carne, nei termini di cui al precedente art. 10 lettere d) ed e).

11. In deroga al paragrafo precedente, le greggi nelle quali non sia presente alcun capo iscritto alla sezione principale del libro genealogico sono esentate dalla rilevazione delle produzioni di latte o carne, fatta salva la possibilità per l'allevatore di richiederne l'effettuazione.

12. I soggetti iscritti al registro anagrafico non sono sottoposti alla rilevazione delle produzioni di latte o carne, fatta salva la possibilità per l'allevatore di richiederne l'effettuazione.

13. Gli eventi vitali e riproduttivi dei soggetti iscritti alla sezione supplementare del libro genealogico, ovvero al registro anagrafico, non sottoposti alla rilevazione delle produzioni di latte o carne devono essere rilevati con frequenza almeno pari a quella minima prevista dal disciplinare per i controlli funzionali per l'attitudine produttiva alla produzione della carne.

Art. 12

1. Le visite per l'iscrizione dei soggetti alla sezione supplementare del libro genealogico o del registro anagrafico vengono effettuate dagli esperti di norma una volta all'anno presso i singoli allevamenti ovvero in occasione di manifestazioni ufficiali o in appositi raduni. Possono essere effettuate anche visite di iscrizione straordinaria.

2. I calendari delle visite sono predisposti e resi pubblici dall'UC del libro genealogico sentito l'UP competente per territorio.

3. La valutazione dei soggetti da iscrivere alla sezione supplementare del libro genealogico o del registro anagrafico è effettuata da un membro del corpo degli esperti designato dall'UC. I criteri morfologici di ammissione dei soggetti sono specificati, per ciascuna razza, dalle relative norme tecniche.

Art. 13

1. Per le infrazioni alle norme del presente disciplinare, l'allevatore è passibile dei seguenti provvedimenti:
a) ammonimento;
b) annullamento dell'iscrizione di determinati soggetti qualora emergano dubbi sulla loro identità;
c) sospensione a tempo determinato del proprio allevamento dal libro genealogico o dal registro anagrafico;
d) radiazione del proprio allevamento dal libro genealogico o dal registro anagrafico;
e) denuncia all'Autorità Giudiziaria nel caso di frode.

2. Le sanzioni sono comminate dall'UC e sono registrate nell'elenco nazionale degli allevatori e delle aziende iscritte. Avverso la sanzione, l'interessato può ricorrere alla CTC. La denuncia di cui alla lettera e) è presentata dall'AssoNaPa.

Art. 14

1. Per il funzionamento del libro genealogico e del registro anagrafico sono prescritti i seguenti documenti:
a) scheda di valutazione morfologica;
b) certificato genealogico;
c) scheda integrativa attitudinale;
d) eventuali altri moduli, registri e schede che dovessero rendersi indispensabili per il miglior funzionamento del servizio.

2. I suddetti documenti, previa delibera della CTC, possono essere anche in formato elettronico.

Art. 15

1. Il certificato genealogico, emesso dall'UC , è rilasciato, su richiesta dell'allevatore, dagli UP utilizzando modelli forniti dall'UC medesimo. I dati in esso riportati devono essere conformi alle informazioni contenute nella Banca dati dell'UC.

2. Il certificato genealogico riporta se trattasi di soggetto iscritto al libro genealogico o al registro anagrafico e la sezione –principale o supplementare - di appartenenza.

3. Per ogni animale deve essere rilasciato un solo certificato genealogico originale; in caso di smarrimento, debitamente denunciato dall'interessato, potrà rilasciarsi un secondo certificato sul quale, peraltro, dovrà essere stampigliata in modo evidente la parola "duplicato".

4. Ove prevista, la scheda integrativa attitudinale è rilasciata dagli UP utilizzando modelli forniti dall'UC, su richiesta del proprietario. Essa riporta i risultati aggiornati dei controlli dell'attitudine produttiva conformi alle informazioni conservate nella banca dati dei controlli funzionali presso il competente UC dei controlli e/o i risultati aggiornati disponibili della valutazione genetica condotta sul soggetto, sui suoi genitori e sui suoi nonni.

Art. 16

1. Al finanziamento delle attività del libro genealogico e del registro anagrafico si provvede sia in sede centrale che periferica con:
a) quote associative;
b) contributi per servizi resi nell'ambito dell'attività istituzionale;
c) contributi per materiale utile allo svolgimento dei compiti istituzionali a qualunque titolo messo a disposizione;
d) contributi comunitari, statali, e regionali in applicazione di leggi in materia zootecnica;
e) altre eventuali entrate.

Art. 17

1. L'UC, su conforme parere della CTC, sottopone al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per l'approvazione, particolari disciplinari e norme applicative per le diverse attività ufficiali del libro genealogico o registro anagrafico. In particolare, in accordo con la legislazione vigente, l'UC redige:
a) norme tecniche di razza o tipo genetico;
b) disciplinare delle mostre ed altre manifestazioni ufficiali del libro genealogico e registro anagrafico;
c) disciplinare del corpo degli esperti.

2. Le norme tecniche stabiliscono lo standard delle razze o dei tipi genetici, fissano i requisiti genotipici, morfologici e funzionali e disciplinano quanto altro sia necessario per lo svolgimento della selezione o salvaguardia e conservazione.

Art. 18

1. I disciplinari e le norme di cui al precedente articolo vengono proposti dalla CTC e sono approvati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

2. Eventuali modifiche ai disciplinari di cui al precedente paragrafo di iniziativa di detto Ministero entrano in vigore dalla data del relativo decreto di approvazione, quelle proposte dall'AssoNaPa, previa delibera della CTC, devono essere trasmesse al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali entro 60 giorni dalla data della delibera della CTC stessa.

3. Le modifiche entrano in vigore dalla data del relativo decreto di approvazione o comunque dopo 90 giorni dalla data di trasmissione delle stesse al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali nel caso non ci sia stato un parere contrario di quest'ultimo.

Art. 19

1. Registri, certificati, moduli di cui all'art. 14, nonché gli atti in genere del libro genealogico o registro anagrafico contraddistinti dal marchio depositato dall'AssoNaPa hanno valore ufficiale.

2. Chiunque sottragga, alteri, contraffaccia i documenti ed i contrassegni depositati, o chi ne faccia uso indebito, è perseguito a norma di legge.

Art. 20

1. Le modifiche al presente disciplinare, di iniziativa del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali o proposte dall'AssoNaPa su conforme parere della CTC, entrano in vigore dalla data del relativo provvedimento di approvazione da parte del suddetto Ministero.

Art. 21
Norme finali e transitorie

1. Per tener conto dei tempi tecnici necessari all'adeguamento dell'organizzazione e dei supporti informativi del libro genealogico e del registro anagrafico, il presente disciplinare entrerà in vigore per parti successive.

2. A partire dalla data del decreto ministeriale di approvazione del presente disciplinare, l'UC costituisce ed inizia l'aggiornamento dell'elenco nazionale dei proprietari e delle aziende controllate di cui all'art.10, e l'aggiornamento di detto elenco dovrà essere completato entro un anno dalla medesima data;

3. Entro quattro mesi dalla data del decreto ministeriale di approvazione dovrà riunirsi per l'insediamento la CTC di cui all'art.5.

4. Per consentire la regolare attivazione dei necessari aggiornamenti tecnici ed organizzativi, le altre parti del disciplinare entrano in vigore entro otto mesi dalla data del decreto ministeriale di approvazione.

Art. 22

1. Il presente disciplinare sostituisce integralmente, con la progressione temporale di cui al precedente art.21, il "regolamento del libro genealogico della specie ovina" di cui al decreto ministeriale 11 maggio 1981, modificato da ultimo dal decreto ministeriale 30 ottobre 1992.

2. Il presente disciplinare sostituisce, con la progressione temporale di cui al precedente art. 21, le parti relative alla specie ovina del "disciplinare del registro anagrafico delle popolazioni ovine e caprine autoctone a limitata diffusione" approvato con decreto ministeriale n. 23864 del 14 novembre 2002.

3. Qualora non in contrasto con il disposto del presente disciplinare, rimangono in vigore le norme tecniche già approvate.

Art. 23

1. In fase di prima attuazione, in difformità da quanto previsto all'art.11, i soggetti delle razze del libro genealogico di cui all'art.2 per i quali, alla data di definitiva entrata in vigore del presente disciplinare, risultino registrate almeno due generazioni di ascendenti sono iscritti alla sezione principale del libro genealogico.

2. In fase di prima attuazione, in difformità da quanto previsto all'art.11, i soggetti delle razze del registro anagrafico di cui all'art.3 per i quali, alla data di definitiva entrata in vigore del presente disciplinare, risulti registrata almeno una generazione di ascendenti sono iscritti alla sezione principale del registro anagrafico.

Altri Decreti Ministeriali e Disciplinari