Titolo I - COSTITUZIONE - SEDE - DURATA - SCOPI

ART. 1 - COSTITUZIONE e SEDE

L'Associazione Nazionale della Pastorizia "ASSO.NA.PA" con sede in Roma, legalmente costituita 12 luglio 1960 e giuridicamente riconosciuta con D.P.R. del 28 ottobre 1963, n. 1871, è regolata dal presente statuto.

ART. 2 - SCOPI

L'Associazione è un ente senza scopo di lucro e svolge la sua attività nel territorio nazionale e all'estero.
Nel rispetto della propria autonomia organizzativa ed indipendenza giuridica, economica e finanziaria, nonché nel rispetto delle previsioni normative e regolamentari che disciplinano la materia della riproduzione animale ed il quadro dei progetti comunitari e nazionali ai quali prende parte, l'Associazione aderisce alla Federazione delle Associazioni Nazionali di Razza e Specie (in breve "Federazione)" e può aderire ad altre Organizzazioni nazionali, estere ed internazionali aventi scopi affini e funzionali al perseguimento dell'oggetto sociale.

ART. 3 - DURATA

La durata dell'Associazione è prevista fino al 2050.

ART. 4 - OGGETTO

L'Associazione tutela con finalità non lucrative il patrimonio nazionale del bestiame delle specie ovine e caprine e, a tal fine, si propone di promuovere ed attuare le iniziative che possono utilmente contribuire al miglioramento, alla valorizzazione ed alla diffusione del bestiame stesso e dei prodotti derivati.

Per il raggiungimento delle sue finalità l'Associazione:

  1. Nel rispetto della vigente disciplina in materia di riproduzione animale, cura, nel quadro delle direttive impartite dalle Commissioni Tecniche Centrali dei Libri Genealogici delle specie ovine e caprine, l'espletamento del lavoro di selezione, attraverso l'istituzione ed il funzionamento dei Libri Genealogici, dei quali provvede a depositare a norma di legge i relativi marchi; svolge l'attività di Ente Selezionatore ai sensi delle vigenti normative in tema di riproduzione animale e predispone i programmi genetici, che sottopone per l'approvazione dell'Autorità competente;
  2. adotta un regolamento interno per risolvere le controversie con gli allevatori che partecipano ai programmi genetici al fine di garantire la parità di trattamento oltre a stabilire diritti ed obblighi degli allevatori qualora sia prevista la loro adesione;
  3. promuove ed svolge studi e ricerche diretti a risolvere speciali problemi tecnici anche in collaborazione ed intesa con gli Organi Statali competenti e con istituti di ricerca e di sperimentazione;
  4. adempie ai compiti ed alle funzioni delegati dagli Organi di Governo;
  5. promuove ed organizza manifestazioni zootecniche atte a mettere in evidenza i progressi realizzati attraverso la selezione e collabora nella loro organizzazione integrandole e sviluppandole ai fini economici;
  6. svolge, per i fini di cui sopra nonché per la valorizzazione del bestiame e del relativo materiale genetico, tutte quelle azioni che si rendono a tal fine utili, anche provvedendo, tra l'altro, al deposito del marchio, valorizzando la genetica italiana;
  7. cura la redazione e la diffusione della stampa tecnica;
  8. può allevare bestiame, condurre aziende agricole, centri genetici e centri di produzione di materiale seminale ed embrioni al fine di favorire la selezione, le valutazioni genetiche e la diffusione della razza;
  9. può svolgere specifici progetti che possano prevedere gli incroci di razza;
  10. promuove quelle iniziative che possono utilmente contribuire alla diffusione del bestiame e delle tecnologie di allevamento e selezione italiana all'estero;
  11. favorisce la costituzione di organismi collaterali che integrino la realizzazione delle finalità dell'Associazione;
  12. promuove ed attiva la certificazione dei prodotti derivati dal bestiame delle specie ovine e caprine, anche depositando il relativo marchio;
  13. acquista bestiame, attrezzature o quant'altro possa servire per lo svolgimento dei programmi e delle iniziative di cui al punto 10) con eventuale successiva cessione degli stessi, nei limiti istituzionali o statutari dell'Associazione e delle esigenze richieste per l'espletamento dei programmi di assistenza tecnica;
  14. può partecipare ad Enti od Associazioni aventi fini analoghi e può assumere partecipazioni anche societarie e strumentali finalizzate al perseguimento degli scopi sociali;
  15. svolge e promuove attività di assistenza tecnica, disseminazione delle conoscenze e formazione degli allevatori;
  16. può progettare e promuovere, attraverso strumenti collettivi di assicurazione, l'attuazione di forme assicurative contro gli infortuni, le malattie e la mortalità del bestiame, del personale al medesimo addetto, dei rischi contro terzi e tutto quanto attiene all'allevamento del bestiame.

Titolo II - DEI SOCI

ART. 5 - I SOCI

Possono far parte dell'Associazione:

  1. Allevatori, singoli o associati, regolarmente iscritti nei Libri genealogici delle specie ovina e caprina, purché allevino almeno un capo grosso, come determinato ai sensi della tabella equiparativa di cui al successivo art. 8;
  2. Cooperative ed Organizzazioni aventi per scopo la valorizzazione dei risultati dell'attività selettiva delle specie ovina e caprina, che non svolgono attività di selezione e miglioramento genetico.
  3. Federazioni provinciali relative alle specie ovina e caprina, situate nelle provincie autonome di Trento e Bolzano. In considerazione delle previsioni di cui alla vigente disciplina sulla riproduzione animale, a tali Federazioni è riconosciuta la rappresentanza degli allevatori singoli e associati alle stesse associati in seno all'ANA.

La quota di partecipazione o il contributo associativo è intrasmissibile per atto tra vivi.

ART. 6 - MODALITA' ADESIONE

Gli allevatori (o gli enti) di cui all'art. 5 che intendano far parte dell'Associazione devono inoltrare domanda al Consiglio Direttivo dell'Associazione stessa, dichiarando di accettarne incondizionatamente lo Statuto e, nel caso di cooperative ed organizzazioni, allegando una copia del proprio atto costitutivo e dello Statuto.
La domanda, sottoscritta dall'allevatore o, per le cooperative e le organizzazioni, dal legale rappresentante, corredata dall'atto costitutivo e dallo statuto in vigore, da relazione da cui appaiano chiaramente l'ordinamento e la struttura organizzativa, operativa e finanziaria, nonché, per le cooperative e le organizzazioni, dalla copia della documentazione attestante il riconoscimento, deve indicare la ragione sociale, il nome, il numero dei propri soci e la consistenza globale del patrimonio zootecnico degli stessi ovvero la quantità globale del prodotto rappresentato.
Sull'ammissione dei Soci delibera il Consiglio Direttivo.
Contro la deliberazione di rigetto, che deve essere motivata sulla base del requisito richiesto dall'art. 5 per l'ammissione a socio, può , entro un mese dalla comunicazione essere presentato reclamo all'Assemblea Generale dell'Associazione che si pronuncia in via definitiva.

ART. 7 - QUOTE E CONTRIBUTI

Possono far parte dell'Associazione:

  1. una quota di iscrizione "una tantum", il cui ammontare è stabilito dal Consiglio Direttivo;
  2. una quota annuale dell'ammontare determinato dal Consiglio Direttivo in rapporto al bestiame o agli interessi rappresentati;
  3. contributi integrativi infruttiferi per fare fronte a esigenze finanziarie connesse con lo svolgimento di attività ordinarie e straordinarie, da fissarsi sempre con le norme e i criteri stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Le quote e i contributi associativi di cui sopra, essendo versamenti a fondo perduto, non sono in alcun caso ripetibili.

ART. 8 - DEI CAPI

Agli effetti della determinazione del numero minimo dei capi posseduti di cui all'art. 5, il patrimonio zootecnico viene rapportato a capi grossi e calcolato in base alla seguente tabella equiparativa:

  1. pecore, capre, montoni, becchi, castrati = 1/5 (un quinto) di capo grosso;
  2. agnelli, capretti = 1/10 (un decimo) di capo grosso;

ART. 9 - DIRITTI DEI SOCI

La partecipazione all'Assemblea Generale dell'Associazione ed alle Assemblee delle Sezioni Territoriali e l'esercizio di tutti i diritti sociali spetta ai soci in regola con l'adempimento delle quote e dei contributi di cui all'articolo 7 secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo.
A tutti gli effetti la rappresentanza dei soci dell'Associazione, è esercitata da colui cui la rappresentanza è attribuita secondo le vigenti norme di legge.
Per quanto non previsto dal presente Statuto, i criteri, le regole e le modalità operative relative al funzionamento organizzativo, tecnico, amministrativo e contabile dell'Associazione nonché ai diritti ed obblighi degli allevatori che partecipano ai programmi genetici, saranno disciplinati da apposito regolamento organizzativo da sottoporre preventivamente all'esame del Ministero competente in materia di agricoltura e zootecnia, approvato dall'Assemblea Generale, al quale i soci si uniformano.

ART. 10 - OBBLIGHI DEI SOCI

L'adesione all'Associazione comporta i seguenti obblighi:

  1. l'osservanza delle norme statutarie, regolamentari e delle deliberazioni regolarmente adottate dagli Organi dell'Associazione, aventi efficacia vincolante per i soci;
  2. l'osservanza dei regolamenti del Libro Genealogico e dei programmi di selezione;
  3. il regolare pagamento delle quote e dei contributi di cui all'art. 7;
  4. l'astensione da ogni iniziativa in contrasto e dal compimento di atti pregiudizievoli ai fini perseguiti dall'Associazione o alle attività esercitate dalla medesima;
  5. la non appartenenza o partecipazione ad organismi ed enti i cui scopi sociali o la cui attività siano in concorrenza o in contrasto con quelli dell'Associazione;
  6. la tempestiva comunicazione nel caso di perdita dei requisiti richiesti per l'ammissione a socio.

ART. 11 - PERDITA QUALIFICA DI SOCIO

La qualità di associato si perde:

  1. per recesso, che deve essere comunicato con il preavviso di almeno tre mesi prima della scadenza dell'anno solare, tramite lettera raccomandata o PEC al Consiglio Direttivo dell'Associazione;
  2. per mancato versamento dei contributi/quote di cui all'art. 7;
  3. per esclusione dovuta a grave infrazione delle disposizioni contenute nel presente Statuto e delle deliberazioni dell'Associazione;
  4. per la perdita di uno o più requisiti stabiliti per l'ammissione;

La perdita delle qualità di associato sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei casi di cui ai punti a) e d); dall'Assemblea Generale nei casi di cui ai punti b) e c) e nel caso previsto al punto c), sentito il parere dei Probiviri.
Gli associati che abbiano comunque cessato di appartenere all'Associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio di questa né alla restituzione di quote o contributi versati.

Il recesso dall'Associazione ha effetto:

  • con lo scadere dell'anno solare nel quale è stata data la comunicazione di cui al punto a) e non esime dal versamento dei contributi dovuti;
  • con lo scadere dell'anno in cui viene deliberato per il caso di cui al punto b);
  • immediatamente per i casi di cui ai punti c) e d).

Titolo III - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 12 - DEGLI ORGANI

Gli Organi dell'Associazione sono:

  1. l'Assemblea Generale;
  2. il Consiglio Direttivo;
  3. il Presidente;
  4. l'Organo di Controllo;
  5. l'Organismo di Vigilanza;
  6. il Collegio dei Probiviri.

ART. 13 - DELL'ASSEMBLEA GENERALE

L'Assemblea Generale dell'Associazione è composta dai delegati eletti dalle Assemblee Separate Territoriali nel numero stabilito dal Consiglio Direttivo, con vincolo di mandato.
Ogni delegato a partecipare all'Assemblea Generale ha diritto ad un voto. Non è ammessa la delega tra i delegati.
L'Assemblea Generale deve essere convocata presso la sede legale o in altra località del territorio nazionale stabilita dal Consiglio Direttivo, in via ordinaria almeno una volta l'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio ed ogni qualvolta il Presidente o il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno. La convocazione può, con delibera motivata di Consiglio Direttivo, essere differita oltre il termine di centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ma, in ogni caso, non oltre il termine di centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio. L'Assemblea viene inoltre convocata su richiesta dell'Organo di Controllo o su richiesta motivata degli associati rappresentanti almeno un decimo del numero totale degli stessi.
La convocazione è inviata dal Presidente o, in caso di sua assenza, impedimento o inerzia immotivata, da un Vice-Presidente, almeno otto giorni prima del giorno fissato per l'adunanza, a mezzo di comunicazione postale od altro mezzo di comunicazione idoneo, indirizzata ai componenti dell'Assemblea Generale, del Consiglio Direttivo e dell'Organo di Controllo.
L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, giorno e ora dell'adunanza in prima convocazione e dell'eventuale seconda convocazione, nonché l'elenco delle materie da trattare e, nel caso di proposte di modifica di Statuto, l'indicazione degli articoli da modificare.
La seconda convocazione dell'Assemblea Generale non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima.
Alle sedute dell'Assemblea Generale, partecipano, inoltre, a titolo consultivo, un rappresentante nominato dal Ministero competente in materia di agricoltura e zootecnia e persone di particolare competenza che il Presidente ritenga opportuno invitare.

ART. 14 - DEI QUORUM ASSEMBLEARI

Salvo quanto previsto dai successivi commi del presente articolo, l'Assemblea Generale è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente un numero di delegati che rappresenti almeno la metà più uno degli associati, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei delegati presenti.
Salvo quanto previsto dai successivi commi del presente articolo, le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei delegati presenti.
Per modificare lo statuto occorre che siano presenti un numero di delegati che rappresenti almeno i 2/3 degli associati, sia in prima che in seconda convocazione.
Ai sensi dell'art.6, comma 2, del decreto legislativo 11 maggio 2018 n.52, le modifiche statutarie devono essere sottoposte al parere preventivo del Ministero competente in materia di agricoltura e zootecnia.
Per le azioni di responsabilità da promuovere nei confronti dei membri del Consiglio Direttivo per violazione del mandato o delle leggi è necessario che siano presenti un numero di delegati che rappresenti almeno 2/3 degli associati sia in prima che in seconda convocazione.
Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione, la devoluzione del patrimonio e la designazione dei liquidatori e dei loro poteri occorre il voto favorevole di un numero di delegati che rappresenti almeno i ¾ degli associati, tanto in prima quanto in seconda convocazione.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.
Le deliberazioni sono assunte con voto palese.
Della adunanza viene redatto tempestivamente, su apposito registro, il relativo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.

ART. 15 - ATTRIBUZIONI ALL'ASSEMBLEA GENERALE

Spetta all'Assemblea:

  1. determinare il numero, nominare e revocare i componenti del Consiglio Direttivo;
  2. nominare i membri elettivi dell'Organo di Controllo e del Collegio dei Probiviri di propria competenza;
  3. nominare il Presidente dell'Organo di Controllo;
  4. approvare il Regolamento Organizzativo;
  5. approvare il bilancio consuntivo e quello preventivo e le azioni che deve svolgere l'Associazione;
  6. determinare il rimborso delle spese ai componenti il Consiglio Direttivo;
  7. determinare, nei limiti di legge, l'emolumento dell'Organo di Controllo;
  8. deliberare in merito alla perdita della qualità di associato nei casi previsti dall'art. 11;
  9. deliberare sulle eventuali modifiche al presente Statuto;
  10. deliberare in merito all'adesione a enti e organismi nazionali, esteri e internazionali aventi scopi affini;
  11. deliberare su ogni altra materia ad essa demandata dallo Statuto o dalla legge.

ART. 16 - FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea in apertura è presieduta dal Presidente dell'Associazione e, in caso di assenza, dal Vice-Presidente più anziano tra quelli presenti.
Il Presidente dell'Associazione o, chi ne fa le veci, invita quindi l'assemblea a nominare il proprio Presidente.
Assume le funzioni di segretario il Direttore Generale e, in sua assenza, la persona designata dal Presidente dell'Assemblea.

ART. 17 – DELLE ASSEMBLEE SEPARATE TERRITORIALI

Le Assemblee Separate Territoriali sono costituite da tutti i soci dell'Associazione, il cui nucleo principale dell'azienda ricada in prevalenza nel relativo territorio.
Possono partecipare all'Assemblea Separata Territoriale tutti i soci regolarmente iscritti all'Associazione ed in regola con quanto previsto all'art.9 del presente Statuto.
Ogni Socio partecipante ha diritto ad un solo voto.
Le Assemblee Separate Territoriali sono convocate dal Presidente del Consiglio Direttivo dell'Associazione con preavviso di almeno sette giorni, a mezzo comunicazione postale od altro mezzo di comunicazione idoneo indirizzata ai soci aventi sede nel territorio e mediante pubblicazione sul sito ufficiale dell'Associazione. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora dell'adunanza in prima e seconda convocazione e l'indicazione degli argomenti da trattare.
Le Assemblee Separate Territoriali sono presiedute dal Presidente, o, in sua assenza, da un Consigliere a ciò delegato dal Consiglio Direttivo. In caso di assenza od impedimento del Consigliere, ciascuna Assemblea Separata Territoriale è presieduta dalla persona eletta con il voto della maggioranza dei soci presenti o rappresentati, scelta preferibilmente tra i membri del Consiglio Direttivo.
Ha funzione di Segretario dell'Assemblea Separata Territoriale il Direttore Generale dell'Associazione o persona da Lui designata.
L'Assemblea Separata Territoriale è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei voti; in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei voti presenti o rappresentati. La seconda convocazione non può avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima convocazione.
È ammessa la delega, ma ogni associato non può, nell'Assemblea Separata Territoriale, rappresentare per delega più di due soci. La delega, per essere valida, deve risultare da atto scritto, anche in calce all'avviso di convocazione dell'Assemblea Separata Territoriale e deve essere rimessa al Presidente dell'Assemblea Separata Territoriale. La delega non può essere conferita ai membri degli Organi Amministrativi o di Controllo dell'Associazione, né ai dipendenti della stessa.
Ciascuna Assemblea Separata Territoriale elegge i delegati all'Assemblea Generale, i quali durano in carica fino all'espletamento all'Assemblea Generale per la quale sono delegati ed esprimono i diritti di voto loro spettanti con vincolo di mandato, ricevuto nelle rispettive Assemblee Separate Territoriali.
Possono essere delegati all'Assemblea Generale solo i soci dell'Associazione in regola con quanto previsto all'art. 9 dello Statuto.
Le Assemblee Separate Territoriali costituiscono inoltre il luogo di confronto tra gli associati della relativa area territoriale e, salvo che per la nomina dei delegati all'Assemblea Generale, hanno compiti consultivi e promozionali.
Le Assemblee Separate Territoriali non hanno autonomia giuridica, né patrimoniale, né amministrativa.

ART. 18 - DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è costituito da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 9 (nove) componenti eletti dall'Assemblea generale, scelti in modo tale da assicurare la rappresentanza delle zone geografiche.
Essi durano in carica tre esercizi, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio, e sono rieleggibili.
Alle sedute del Consiglio Direttivo, partecipano inoltre, a titolo consultivo, un rappresentante nominato dal Ministero competente in materia di agricoltura e zootecnia e persone di particolare competenza che il Presidente ritenga opportuno invitare.
Assistono alle sedute del Consiglio Direttivo i componenti dell'Organo di Controllo.
Funge da segretario del Consiglio Direttivo il Direttore Generale dell'Associazione o, in mancanza, un componente designato dal Presidente.

ART. 19 - ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Sono attribuzioni del Consiglio Direttivo:

  1. nominare, tra i propri componenti, il Presidente, qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea Generale;
  2. nominare, tra i propri componenti, sino ad un massimo di 2 (due) Vicepresidenti qualora lo ritenga opportuno;
  3. fissare la data dell'Assemblea Generale dell'Associazione;
  4. individuare i territori di riferimento delle Assemblee Separate Territoriali;
  5. fissare le date delle Assemblee Separate Territoriali e nominare i propri componenti incaricati di presiederle;
  6. deliberare in merito alla determinazione del numero di delegati per ogni Assemblea Separata Territoriale;
  7. nominare i rappresentanti degli allevatori in seno alla Commissione Tecnica Centrale;
  8. deliberare sull'ammissione dei soci, a norma dell'art. 6;
  9. deliberare in merito alla perdita della qualità di associato nei casi previsti dall'art. 11;
  10. curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea Generale dell'Associazione;
  11. deliberare sull'istituzione e sul funzionamento degli uffici dell'Associazione;
  12. determinare le quote di cui all'art. 7 dello Statuto;
  13. determinare le tariffe dei servizi istituzionali;
  14. amministrare il patrimonio associativo e compiere tutti gli atti di amministrazione ordinaria e straordinaria non demandati all'assemblea;
  15. predisporre annualmente i bilanci, consuntivo e preventivo, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
  16. deliberare in merito all'eventuale adozione del Modello Organizzativo ex d.lgs. 231/2001 e ss.mm.ii. e, in tal caso, nominare l'Organismo di Vigilanza determinandone il compenso;
  17. deliberare sullo stare in giudizio;
  18. nominare il Direttore Generale dell'Associazione;
  19. può delegare al Presidente o ad un Vicepresidente parte dei propri compiti;
  20. deliberare sull'eventuale costituzione e partecipazione di Enti e organismi che abbiano finalità compatibili con l'oggetto Statutario;
  21. determinare l'organico del personale e il relativo trattamento economico;
  22. nominare e licenziare il personale stabilendo le attribuzioni di ognuno e le eventuali successive varianti.
  23. deliberare su ogni altra materia non espressamente riservata all'Assemblea dallo statuto o dalla legge.

ART. 20 - FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è convocato almeno due volte all'anno e ogni qualvolta il Presidente o chi ne fa le veci, lo reputi opportuno, presso la sede dell'Associazione o in altra località; è convocato anche quando ne facciano domanda scritta l'Organo di Controllo o almeno 1/3 dei componenti il Consiglio stesso.
La convocazione deve essere inviata cinque giorni prima del giorno fissato per l'adunanza o, in caso di urgenza, almeno un giorno prima della data fissata per l'adunanza a mezzo raccomandata, PEC, telegramma o telefax.
Le riunioni del Consiglio Direttivo possono tenersi anche in audioconferenza o videoconferenza a condizione che:

  1. i partecipanti possano essere identificati;
  2. il Presidente e il segretario della riunione si trovino nello stesso luogo e possano regolare lo svolgimento dell'adunanza consiliare, constatare e proclamare i risultati delle votazioni, percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
  3. sia consentito a ciascun consigliere di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Le riunioni del Consiglio sono valide con la presenza effettiva di almeno la metà più uno dei suoi componenti.
Il Presidente dell'Associazione presiede di diritto il Consiglio Direttivo; in sua assenza lo sostituisce il Vice-Presidente, o, in assenza, il Consigliere più anziano tra quelli presenti.
Funge da Segretario il Direttore Generale dell'Associazione o, in caso di assenza, un delegato del Presidente.
Le deliberazioni del Consiglio sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità di voti prevale quello del Presidente.
Ogni componente il Consiglio ha diritto ad un voto.
I componenti del Consiglio Direttivo che, senza giustificato motivo, non intervengono a tre sedute consecutive del Consiglio stesso decadono dalla carica e vengono sostituiti da nuovi membri nominati dal Consiglio Direttivo medesimo ai sensi dell'art. 2386 del codice civile.
La stessa procedura viene seguita in ogni altro caso di cessazione della carica. Il nuovo membro così nominato rimane in carica fino alla prossima Assemblea.
Dell'adunanza è redatto tempestivamente su apposito registro il relativo verbale il quale verrà firmato dal Presidente e dal Segretario.
La carica dei componenti il Consiglio Direttivo è gratuita.
A detti componenti spetta, da parte dell'Associazione, il rimborso delle spese di viaggio.

ART. 21 - DEL PRESIDENTE

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte agli associati, ai terzi ed in giudizio.
In caso di sua assenza o impedimento lo sostituisce il Vice-Presidente espressamente delegato o, in mancanza di delega, il consigliere più anziano di età tra quelli presenti.
Il Presidente può farsi altresì rappresentare da un componente del Consiglio Direttivo espressamente delegato o da un procuratore specificatamente incaricato.
Il Presidente dà le disposizioni necessarie per l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo.

ART. 22 - DELL'ORGANO DI CONTROLLO

L'Organo di Controllo è composto da tre componenti effettivi e due supplenti, dotati dei requisiti di professionalità di cui agli artt. 2397 e 2399 del codice civile, eletti dall'Assemblea Generale, la quale nomina il Presidente ai sensi dell'art. 2398 del codice civile.
L'Organo di Controllo dura in carica tre esercizi e scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio. I componenti sono rieleggibili. L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e del presente statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Organizzazione e sul concreto funzionamento, con i doveri ed i poteri stabiliti dagli artt. 2403, 2403-bis, 2405, 2406, 2407, 2408 e 2409 del codice civile.
Il compenso dell'Organo di Controllo, del Presidente e del Revisore Legale viene fissato dall'Assemblea all'atto della nomina e per l'intera durata del mandato.
L'Organo di Controllo si riunisce almeno ogni novanta giorni; delle riunioni deve redigersi processo verbale, trascritto nel Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo e sottoscritto dagli intervenuti.
Il componente dell'Organo di Controllo che, senza giustificato motivo, non partecipa durante un esercizio sociale a tre riunioni degli Organi sociali, decade dall'ufficio ai sensi dell'art. 2405 comma 2 del codice civile.
Ai sensi dell'art. 2405 comma 1 del codice civile, l'Organo di Controllo deve assistere alle adunanze dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo.
Ai sensi dell'art. 2429 comma 1 del codice civile, all'Organo di Controllo deve essere consegnato il progetto di bilancio e relativi allegati almeno trenta giorni prima della data prevista per l'Assemblea che deve discuterlo, per la compilazione della propria Relazione.

ART. 23 - DELLA REVISIONE DEI CONTI

La Revisione dei conti dell'Associazione è esercitata da un Revisore Legale o da una società di Revisione Legale iscritti nell'apposito Registro e nominati dall'Assemblea.
Al Revisore deve essere consegnato il progetto di bilancio ed i relativi allegati almeno trenta giorni prima della data prevista per l'Assemblea che deve discuterlo, per la compilazione della propria Relazione di Revisione.
Il Revisore riceve un emolumento nella misura stabilita dall'Assemblea.
Il Revisore dura in carica tre esercizi ed è rieleggibile; esso scade alla data dell'Assemblea dei Soci convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.
Il Revisore o la Società incaricati della revisione dei conti:

  1. verifica nel corso dell'esercizio e con periodicità almeno trimestrale, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;
  2. verifica se il bilancio di esercizio corrisponde alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se sono conformi alle norme che li disciplinano;
  3. esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio.

Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'art. 2409-septies c.c.

ART. 24 - ORGANISMO DI VIGILANZA

Se istituito ai sensi della lett. p dell'art.19, l'Organismo di Vigilanza (in breve anche "O.d.V.") è nominato dal Consiglio Direttivo, in forma collegiale. Esso sarà composto da tre membri, cui uno indicato dal Ministero competente in materia di agricoltura e zootecnia, uno nominato dal Consiglio Direttivo e il terzo, con funzioni di Presidente, sarà indicato dalla Federazione nel rispetto delle eventuali incompatibilità previste dalla legge.
L'Organismo di Vigilanza è dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, disciplinato ai sensi del decreto legislativo n° 231 dell'8 giugno 2001 e ss.mm.ii, a cui è affidato il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello di Organizzazione e di Gestione dell'Organizzazione.
L'O.d.V., seppur autonomo ed indipendente, opera nel quadro delle linee guida generali dell'Organismo di Vigilanza istituito in seno alla Federazione.
Il compenso dell'O.d.V. viene fissato dal Consiglio Direttivo all'atto della nomina e per l'intera durata del mandato.
L'O.d.V. si riunisce, indicativamente, ogni novanta giorni, ovvero tutte le volte che sia reputato necessario sulla base degli accadimenti; delle riunioni deve redigersi processo verbale, trascritto nel Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo e sottoscritto dagli intervenuti.

ART. 25 - DEL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il Collegio dei Probiviri, costituito da tre membri di cui uno indicato dalla Federazione nel rispetto delle eventuali incompatibilità previste dalla legge, uno indicato dal Ministero competente in materia di agricoltura e un altro eletto dall'Assemblea dei Soci, dura in carica tre anni e i suoi membri sono rieleggibili.
Qualsiasi vertenza che sorgesse fra i Soci e fra questi e l'Associazione nell'ambito dell'attività dell'Associazione stessa, di natura non patrimoniale, è devoluta all'esame di un collegio dei probiviri.
Gli associati sono obbligati ad accettare il giudizio dei Probiviri come se fosse la manifestazione della loro volontà ed a dare ad esso immediata esecuzione.
La carica di componente del Collegio dei Probiviri è gratuita.

Titolo IV - PERSONALE E UFFICI

ART. 26 - DEL DIRETTORE GENERALE

Il Direttore Generale è nominato dal Consiglio Direttivo.
Il Direttore Generale dirige l'attività dell'Organizzazione, ha la responsabilità dei servizi e degli uffici della sede, delle eventuali delegazioni e degli uffici distaccati, alla cui direzione e organizzazione provvede e del cui buon funzionamento è responsabile.
Ha la responsabilità del personale e ne determina l'organico e il relativo trattamento economico, stabilisce le attribuzioni di ognuno e le eventuali successive varianti, adotta tutti i relativi provvedimenti, compresi quelli disciplinari.
Ha la responsabilità amministrativa e contabile dell'Associazione sulla base delle previsioni di cui all'art. 2396 c.c..
Attua, sotto la propria responsabilità, le deliberazioni del Consiglio Direttivo, al quale propone le soluzioni ed i provvedimenti che ritiene utili al conseguimento degli scopi statutari.
Per l'esercizio di talune funzioni a lui attribuite, potrà altresì delegare un procuratore speciale.
Il Direttore Generale partecipa alle riunioni degli Organi sociali ed esercita le funzioni di Segretario, eccezion fatta per le deliberazioni che lo riguardano direttamente.
Il Consiglio Direttivo - con apposita procura - può delegare al Direttore Generale specifici poteri, nonché affidargli speciali incarichi e, in relazione a questi, delegargli l'uso della firma sociale per determinati atti o categorie di atti.

Titolo V - PATRIMONIO SOCIALE – PROVENTI ASSOCIATIVI - ESERCIZIO SOCIALE - SCIOGLIMENTO

ART. 27 - DEL PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

  1. dai contributi corrisposti dai Soci al momento della loro iscrizione in base all'art. 7, lett. a);
  2. dalle eccedenze attive della gestione annuale che l'Assemblea destinerà alla costituzione di riserve;
  3. dai beni mobili ed immobili di qualsiasi specie che per acquisti, donazioni e per qualsiasi altro titolo, vengano in proprietà dell'Associazione.

Per i beni costituenti il patrimonio sociale viene tenuto l'inventario.

ART. 28 - DEI PROVENTI

I proventi associativi sono costituiti:

  1. dai contributi di cui all'art. 7 lett. b) e c);
  2. da contributi concessi dalle Regioni, dallo Stato, dalla UE, da altri Enti Pubblici e privati;
  3. da proventi su servizi prestati ai soci e non soci;
  4. dagli interessi del patrimonio.

ART. 29 - DELL'ESERCIZIO SOCIALE

L'esercizio sociale e finanziario ha la durata di un anno: esso va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
Ogni anno deve essere predisposto il bilancio consuntivo al 31 dicembre e quello preventivo per l'esercizio successivo, da sottoporre secondo quanto previsto dall'art.19 lettera o), all'Assemblea Generale insieme alle relazioni del Consiglio Direttivo e dell'Organo di Controllo; per quest'ultimo le relazioni sono limitate al solo bilancio consuntivo.
Per la natura e le finalità dell'Associazione, l'esercizio sociale non potrà dar luogo ad utili distribuibili o disponibili. Eventuali eccedenze saranno riservate ad iniziative statutarie negli esercizi successivi.

ART. 30 - DELLO SCIOGLIMENTO E DEVOLUZIONE

In caso di scioglimento dell'Associazione, per qualunque causa, il patrimonio sarà devoluto sentiti l'organismo di controllo previsto dalla normativa vigente e il Ministero competente in materia di agricoltura e zootecnia , ad altra Associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, salva diversa destinazione imposta dalla legge.

ART. 31 - FORO COMPETENTE

In caso di controversia è competente il Foro di Roma.

Titolo VI - DISPOSIZIONI GENERALI e NORME TRANSITORIE

ART. 32 - RINVIO

Per quanto non previsto nel presente Statuto si applicano le norme del Codice Civile.

ART. 33 - NORME TRANSITORIE

  1. Si conferisce mandato al Presidente di apportare al presente Statuto eventuali modifiche richieste dagli Enti preposti alla Vigilanza sull'Associazione.
  2. Gli allevatori, singoli o associati, precedentemente iscritti ai libri genealogici delle specie ovina e caprina attraverso le organizzazioni di allevatori di primo grado, salvo espressa volontà di recesso, da comunicarsi entro 90 giorni dall'approvazione del presente statuto, risultano di fatto soci dell'Associazione. Il Consiglio Direttivo comunica senza indugio, agli allevatori associati, la variazione statutaria intercorsa.
  3. Per consentire la corretta costituzione del libro soci entro il predetto termine di cui al precedente comma 2, l'Assemblea che delibererà in ordine al rinnovo degli Organi Sociali già scaduti o cessati, sarà composta dai soci "Associazioni" di cui all'art. 4 dello Statuto nel testo anteriore alla presente modifica.