1. DIRITTO DI PARTECIPAZIONE ALLE ASSEMBLEE SEPARATE TERRITORIALI

Ai sensi dell'art.9 dello Statuto, la partecipazione all'Assemblea Generale dell'Associazione e alle Assemblee delle Sezioni Territoriali e l'esercizio di tutti i diritti sociali spettano ai soci in regola con l'adempimento delle quote e dei contributi di cui all'art.7 secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo.
Fermo restando quanto previsto nel paragrafo sulle candidature a delegato all'Assemblea Generale e a componente del Consiglio Direttivo, la regolarizzazione del pagamento delle quote e dei contributi potrà avvenire anche in sede assembleare.
Sono legittimati ad intervenire alle Assemblee Separate Territoriali ed all'elettorato attivo e passivo, fatto salvo quanto sopra previsto:

  • per i Soci "Imprese Individuali": il titolare dell'impresa o, su delega scritta di questo, chi collabora nell'impresa (coniuge, parenti fino al terzo grado e affini fino al secondo grado);
  • per i Soci "Società di persone": il rappresentante legale o, in caso di "società semplice" e "in accomandita semplice", uno dei soci o soci accomandatari, previa delega conferita dal rappresentante legale;
  • per i Soci, "Società di capitali", incluse le "Società Cooperative": il rappresentante legale o, su delega del rappresentante legale, un componente del Consiglio di Amministrazione;
  • per le "Associazioni riconosciute e non riconosciute": il legale rappresentante o, su delega dello stesso un componente del Consiglio Direttivo.

Per tutte le Società, il partecipante deve presentare, al momento della registrazione per l'Assemblea, oltre al proprio documento di identità, anche una visura camerale aggiornata da cui risulti il titolare della carica di legale rappresentante ovvero una autocertificazione accompagnata da copia del proprio documento di identità, attestante tale carica, secondo il modello reso disponibile dall'Associazione.

2. MODALITÀ DI VOTAZIONE NELLE ASSEMBLEE SEPARATE TERRITORIALI

2.1. Presentazione delle candidature a delegato

I Delegati alla Assemblea Generale sono eletti dalle Assemblee Separate Territoriali.
La determinazione in ordine agli ambiti territoriali di ciascuna Assemblea Separata Territoriale, al numero dei Delegati da eleggere da parte di ciascuna, al Consigliere incaricato di presiederle e alle convocazioni e agli Ordini del Giorno compete al Consiglio Direttivo dell'Associazione.
Le candidature per l'elezione a Delegato all'Assemblea Generale, compilate utilizzando l'apposito modulo messo a disposizione dell'Associazione corredato da copia del documento di identità, devono pervenire entro 48 ore dalla data di prima convocazione della prima Assemblea Separata Territoriale mediante comunicazione all'indirizzo pec dell'Associazione.
La previsione di cui al comma precedente viene derogata qualora, al momento di ciascuna Assemblea Separata Territoriale, siano pervenute candidature in numero inferiore rispetto a quello dei Delegati da eleggere in tale Assemblea. In tal caso, sono accettate anche le candidature inviate oltre il predetto termine, nonché quelle presentate in occasione della Assemblea Separata Territoriale stessa.
Sono considerate valide esclusivamente le candidature relative a soci in regola ai sensi dell'art.9 dello Statuto al momento della presentazione delle candidature stesse.
Qualora la candidatura sia presentata da un socio diverso dal candidato, la stessa sarà considerata valida solo qualora sia il socio presentante, che il candidato siano in regola ai sensi dell'art.9 dello Statuto al momento della presentazione della candidatura.
La candidatura a Delegato è valida anche se il candidato è assente all'Assemblea Separata Territoriale di riferimento.
Le modalità di votazione sono deliberate dall'Assemblea Separata Territoriale prima delle operazioni di voto, con il voto favorevole della maggioranza dei soci presenti o rappresentati.
I delegati eletti durano in carica fino all'espletamento dell'Assemblea Generale per la quale sono stati nominati ed esprimono il loro diritto di voto con vincolo di mandato ricevuto dalle rispettive Assemblee Separate Territoriali.

2.2. Presentazione delle candidature a componente delle cariche sociali

Ai sensi dell'art. 18 dello Statuto, il Consiglio Direttivo è costituito da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 9 (nove) componenti, eletti dalla Assemblea Generale, scelti in modo tale da assicurare la rappresentanza delle zone geografiche.
Ai sensi dell'art. 6, comma 1 lett. c) del Decreto Legislativo n. 52 dell'11/05/2018, non sono eleggibili a membri del Consiglio Direttivo dell'Associazione soci che siano contemporaneamente amministratori delle organizzazioni cui viene delegata l'attività di raccolta dei dati in allevamento, ai sensi dell'art.4,
comma 2 dello stesso Decreto. Non possono, inoltre, essere eletti i componenti del Consiglio Direttivo, i membri dell'Organo di Controllo e i dipendenti dell'Associazione.
Ai sensi dell'art. 22 dello Statuto, l'Organo di Controllo è composto da tre componenti effettivi e due supplenti, dotati dei requisiti di professionalità di cui agli artt. 2397 e 2399 c.c., eletti dall'Assemblea generale, la quale nomina il Presidente ai sensi dell'art.2398 c.c.
Ai sensi dell'art.25 dello Statuto, il Collegio dei Probiviri è costituito da tre componenti, di cui uno indicato dalla Federazione delle Associazioni Nazionali di Specie e Razza nel rispetto delle incompatibilità previste dalla legge, uno indicato dal Ministero competente in materia di agricoltura e zootecnia e uno eletto dall'Assemblea dei Soci.
Le candidature per la nomina a componente del Consiglio Direttivo, dell'Organo di Controllo e del Collegio dei Probiviri, predisposte utilizzando la specifica modulistica messa a disposizione dall'Associazione e complete di copia dei documenti di identità di ciascun candidato, devono essere spedite a mezzo pec all'indirizzo pec dell'Associazione entro 48 ore dalla data di prima convocazione della prima Assemblea Separata Territoriale.
La previsione di cui al comma precedente viene derogata qualora, al momento della prima Assemblea Separata Territoriale, siano pervenute candidature in numero inferiore rispetto a quello massimo dei componenti del Consiglio Direttivo, dell'Organo di Controllo e al Proboviro. In tal caso, per gli Organi per i quali non è pervenuto un numero sufficiente di candidature, sono accettate anche le candidature inviate oltre il predetto termine delle 48 ore dalla data di prima convocazione della prima Assemblea Separata Territoriale, nonché quelle presentate in occasione di tale Assemblea Separata Territoriale.
I candidati alla carica di componente del Consiglio Direttivo devono essere allevatori Soci dell'Associazione in regola con il pagamento delle quote e dei contributi associativi, ai sensi dell'art.9.
L'Associazione verifica i requisiti di ammissibilità e le eventuali incompatibilità di legge dei diversi candidati e provvede a darne comunicazione all'interessato e all'assemblea.
La candidatura e l'elezione a Consigliere è valida ancorché il candidato sia assente all'Assemblea.

2.3. Modalità di votazione dei delegati

Le modalità di votazione – anche nel caso di delibere riguardanti cariche o persone – sono stabilite dall'Assemblea Separata Territoriale, con il voto favorevole della maggioranza dei soci presenti e rappresentati.
Qualora la maggioranza dei soci presenti o rappresentati nella singola Assemblea Separata Territoriale deliberi di procedere con lo scrutinio segreto alla nomina dei delegati, le modalità di votazione sono le seguenti.
Il Presidente dell'Assemblea costituisce il seggio elettorale nominando due scrutatori ed un segretario.
Il segretario del seggio elettorale cura la redazione del verbale del collegio degli scrutatori, che deve essere sottoscritto dai componenti del seggio medesimo e recare il timbro dell'Associazione.
Il verbale del collegio degli scrutatori deve essere trascritto sul Libro bollato dei verbali delle adunanze assembleari dopo il verbale dell'Assemblea.
Nel verbale degli scrutatori, deve essere presa nota di tutte le operazioni elettorali prescritte dalle vigenti norme, oltre a fare menzione di eventuali reclami presentati, contestazioni, voti contestati, decisioni del Presidente, sostituzioni dei componenti l'ufficio elettorale.
Devono, inoltre, essere riportate a verbale il numero delle schede consegnate, quelle votate, quelle valide, quelle bianche e quelle annullate, nonché l'elenco dei candidati con i voti presi e la successiva proclamazione dei candidati eletti a Delegati.
Le schede elettorali per l'elezione dei Delegati all'Assemblea Generale devono recare timbro dell'Associazione ed essere siglate dal Segretario del seggio elettorale. Su tali schede deve essere riportato l'elenco dei candidati in ordine alfabetico.
Il voto dovrà essere espresso contrassegnando le caselle poste accanto a ciascun nominativo dei candidati a Delegato nel numero massimo corrispondente al numero massimo di Delegati stabiliti per il territorio alla quale l'Assemblea Separata è relativa.
Qualora venga espresso un numero di preferenze superiore a quello previsto, tutta la scheda di votazione sarà ritenuta nulla.
Solo qualora il numero dei candidati corrisponda a quello dei delegati da eleggere o qualora sia inferiore, oltre alle caselle poste a fianco a ciascun nominativo, sarà riportata su ciascuna scheda anche una ulteriore casella in alto a destra, da contrassegnare in caso si intenda eleggere delegati tutti i candidati indicati nella scheda.
Qualsiasi segno posto al di fuori delle apposite caselle o degli spazi predisposti che rende incomprensibile la volontà di voto rende nulla la scheda, come pure voti espressi su schede che non siano timbrate e siglate dal segretario del seggio elettorale.
L'astensione si intende manifestata quando la scheda non contiene segni né indicazioni di alcun genere.
Il Presidente dell'Assemblea dà inizio alle votazioni e dichiara la chiusura delle stesse una volta concluse le operazioni elettorali.
Il Presidente dell'assemblea, udito il parere del seggio elettorale, decide sui reclami o le irregolarità delle operazioni elettorali, nonché sull'assegnazione o meno dei voti contestati per qualsiasi causa.
Al termine dello scrutinio delle schede, il Presidente proclama immediatamente l'elenco dei delegati all'Assemblea Generale eletti.

2.4. Attribuzione ai delegati del vincolo di mandato in ordine alle cariche sociali da eleggere

A ciascuna Assemblea Separata Territoriale – oltre all'elezione dei delegati – compete di esprimersi in ordine all'attribuzione ai delegati nominati del vincolo di mandato su tutti gli argomenti posti all'Ordine del Giorno dell'Assemblea Generale, e, pertanto, anche sui seguenti punti:

  1. Determinazione del numero dei componenti il Consiglio Direttivo (vedi paragrafo 5);
  2. Anche in considerazione del numero di candidature pervenute, determinazione delle modalità mediante le quali assicurare la rappresentanza delle zone geografiche in seno a tale Organo (vedi paragrafo 5);
  3. Nominativi dei candidati da sottoporre all'Assemblea Generale per il rinnovo delle cariche sociali.

Le modalità di votazione sono stabilite dall'Assemblea Separata Territoriale, con il voto favorevole della maggioranza dei soci presenti e rappresentati.
Dopo essersi espressa, con il voto palese, in ordine alla determinazione del numero dei componenti il Consiglio Direttivo e sulla ripartizione tra aree geografiche, qualora la maggioranza dei soci presenti o rappresentati nella singola Assemblea Separata Territoriale deliberi di procedere con lo scrutinio segreto alla delibera in merito all'attribuzione ai delegati del vincolo di mandato in ordine alle cariche sociali da eleggere, le modalità di votazione sono le seguenti.
Il Presidente dell'Assemblea costituisce il seggio elettorale nominando due scrutatori ed un segretario.
Il segretario del seggio elettorale cura la redazione del verbale del collegio degli scrutatori, che deve essere sottoscritto dai componenti del seggio medesimo e recare il timbro dell'Associazione.
Il verbale del collegio degli scrutatori deve essere trascritto sul Libro bollato dei verbali delle adunanze assembleari dopo il verbale dell'Assemblea.
Nel verbale del collegio degli scrutatori, deve essere presa nota di tutte le operazioni elettorali prescritte dalle vigenti norme, oltre a fare menzione di eventuali reclami presentati, contestazioni, voti contestati, decisioni del Presidente, sostituzioni dei componenti l'ufficio elettorale.
Devono, inoltre, essere riportate a verbale il numero delle schede consegnate, quelle votate, quelle valide, quelle bianche e quelle annullate, nonché l'elenco dei candidati che sono stati votati e la successiva proclamazione dei candidati agli Organi Sociali dell'Associazione rispetto ai quali l'Assemblea Separata Territoriale può esprimere il proprio vincolo di mandato risultante a seguito dello scrutinio.
Le schede elettorali per l'elezione dei candidati a componenti degli Organi Sociali devono recare timbro dell'Associazione ed essere siglate dal Segretario del seggio elettorale.
Su tali schede deve essere riportato:

  1. Per il Consiglio Direttivo, l'elenco dei candidati in ordine alfabetico con l'indicazione della provenienza geografica di ciascuno, ai fini del rispetto della previsione di cui all'art. 18 dello Statuto, che stabilisce che i componenti il Consiglio Direttivo devono essere scelti in modo tale da assicurare la rappresentanza delle zone geografiche;
  2. Per l‘Organo di Controllo, l'elenco dei candidati in ordine alfabetico;
  3. Per il Collegio dei Probiviri, l'elenco dei candidati in ordine alfabetico.

Il numero massimo di preferenze da esprimere per il Consiglio Direttivo è pari al numero massimo di consiglieri (9) previsto dallo Statuto, per l'Organo di Controllo è pari a tre per i componenti effettivi e due per i componenti supplenti, per il Collegio dei Probiviri è pari a una.
Ogni scheda utilizzata per le votazioni dovrà recare il timbro dell'Associazione ed essere siglata dal Segretario del seggio elettorale.
Il voto dovrà essere espresso contrassegnando le caselle poste accanto a ciascun nominativo dei candidati nella misura massima di 9 preferenze per il Consiglio Direttivo, nel rispetto del criterio della rappresentanza delle zone geografiche, 3 per i membri effettivi dell'Organo di Controllo e 2 per i membri supplenti, 1 per il componente elettivo del Collegio dei Probiviri.
Qualora venga espresso, un numero di preferenze superiore a quello previsto, tutta la scheda di votazione sarà ritenuta nulla. Per il Consiglio Direttivo è nulla anche la scheda che contenga preferenze espresse senza considerare il rispetto del criterio della rappresentanza delle zone geografiche deliberato dall'Assemblea Separata Territoriale.
Solo qualora il numero dei candidati corrisponda a quello delle persone da eleggere o qualora sia inferiore, oltre alle caselle poste a fianco a ciascun nominativo, sarà riportata su ciascuna scheda anche una ulteriore casella in alto a destra, da contrassegnare in caso si intenda eleggere tutti i candidati indicati nella scheda.
Qualsiasi segno, posto al di fuori delle apposite caselle o degli spazi predisposti che rende incomprensibile la volontà di voto, rende nulla la scheda come pure voti espressi su schede che non siano timbrate e siglate dal segretario del seggio elettorale.
L'astensione si intende manifestata quando la scheda non contiene segni né indicazioni di alcun genere.
Il Presidente dell'Assemblea darà inizio alle votazioni e dichiarerà la chiusura delle stesse una volta concluse le operazioni elettorali.
Il Presidente dell'assemblea, udito il parere del seggio elettorale, decide sui reclami o le irregolarità delle operazioni elettorali, nonché sull'assegnazione o meno dei voti contestati per qualsiasi causa.
Proclamazione dei risultati: terminato lo scrutinio delle schede, il Presidente proclama immediatamente il risultato delle votazioni relative al Consiglio Direttivo, all'Organo di Controllo e al componente elettivo del Collegio dei Probiviri, che costituirà vincolo di mandato per i delegati eletti dall'Assemblea Separata Territoriale all'Assemblea Generale.

3. MODALITÀ DI VOTAZIONE IN ASSEMBLEA GENERALE

I Delegati eletti nelle Assemblee Separate Territoriali partecipano alla Assemblea Generale con vincolo di mandato espresso dalle Assemblee che li hanno eletti.
Ai sensi dell'art.13 dello Statuto, l'Assemblea Generale delibera con voto palese.
L'Assemblea Generale determina il numero dei componenti del Consiglio Direttivo da eleggere ai sensi dell'art.18 dello Statuto e la ripartizione degli stessi tra le zone geografiche, come stabilito dall'art.18 dello Statuto (vedi paragrafo 5).
Per ciascun Organo Sociale da nominare, sono eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero dei voti, avendo cura, per il Consiglio Direttivo, di rispettare il criterio della rappresentanza delle zone geografiche.
In caso di parità sarà eletto il candidato che ha riportato la somma di voti più alta nelle assemblee territoriali.
In caso di ulteriore parità sarà eletto il candidato più anziano di età.
Proclamazione degli eletti: terminato lo scrutinio delle votazioni, il Presidente proclama immediatamente gli eletti a componenti del Consiglio Direttivo, dell'Organo di Controllo e del Collegio dei Probiviri.

4. NORME IN CASO DI PROLUNGAMENTO DELLA SITUAZIONE DI EMERGENZA DA COVID 19 O DI DIVERSE SITUAZIONI DI EMERGENZA

Qualora il prolungamento della situazione di emergenza determinata dalla epidemia da covid 19 o qualsiasi eventuale situazione di emergenza comporti l'approvazione di norme di legge che, in deroga allo Statuto, consentano lo svolgimento delle Assemblee in audio o videoconferenza, saranno previsti, in sede di convocazione delle Assemblee:

  • L'obbligo per i soci interessati a prendere parte alle assemblee di registrarsi preventivamente alle stesse entro le 48 ore prima della datata prevista per la prima convocazione della prima Assemblea territoriale, accedendo a un link indicato in convocazione;
  • L'obbligo per i soci interessati a delegare di inviare le deleghe redatte su modelli predisposti dall'Associazione e allegati alla convocazione e disponibili sul sito istituzionale e di procedere all'invio delle deleghe stesse a mezzo pec entro le 48 ore prima della datata prevista per la prima convocazione della prima Assemblea territoriale;
  • L'obbligo di presentazione delle candidature a delegato all'Assemblea Generale a mezzo pec entro le 48 ore prima della datata prevista per la prima convocazione della prima Assemblea territoriale, con la previsione di una deroga qualora le candidature depositate entro il termine su indicato siano in numero inferiore a quello previsto per la singola Assemblea.

5. DELIBERAZIONI SPECIFICAMENTE APPROVATE DALL'ASSEMBLEA GENERALE DEL GIORNO 8 LUGLIO 2021 IN ORDINE AL RINNOVO DELLE CARICHE SOCIALI PER IL TRIENNIO 2021-2024

In ordine al rinnovo delle cariche sociali per il triennio 2021-2024 (scadenza delle cariche sociali in occasione dell'Assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio consuntivo al 31.12.2023), l'Assemblea Generale dell'Associazione, riunita in data 8 luglio 2021, ferme restando le disposizioni riportante nel presente documento ai paragrafi da 1 a 4, approvate dall'Assemblea Generale del 30 ottobre 2020, ha deliberato quanto segue:

A) Assemblee Separate Territoriali e Assemblea Generale

L'Assemblea Generale del giorno 8 luglio 2021 ha stabilito l'ambito di ciascuna Assemblea Separata Territoriale come segue:

ASSEMBLEA SEPARATA TERRITORIALEREGIONE/PROVINCIA
CENTRO NORD VALLE D'AOSTA
PIEMONTE
LOMBARDIA
LIGURIA
VENETO
E. ROMAGNA
FRIULI V.G.
TRENTO
TOSCANA
MARCHE
CENTRO SUDUMBRIA
LAZIO
ABRUZZO
PUGLIA
MOLISE
CAMPANIA
BASILICATA
CALABRIA
ISOLESICILIA
SARDEGNA

B) Determinazione del numero e Composizione Consiglio Direttivo

L'Assemblea Generale dell'8 luglio 2021 ha stabilito che, per il triennio 2021-2024, il Consiglio Direttivo debba essere composto da n. 9 componenti, ripartiti a livello territoriale, come segue, al fine di rispettare il criterio della rappresentatività delle zone geografiche di cui all'art.18 dello Statuto:
- Centro-Nord (regioni: Valle D'Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Toscana, Marche e della provincia autonoma di Trento): 3 componenti;
- Centro-Sud (regioni: Umbria, Lazio, Abruzzo, Campania, Molise, Puglia, Basilicata e Calabria): 2 componenti;
- Isole (Sardegna e Sicilia): 4 componenti.